Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1982

Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/1982
Data di deposito
29 aprile 1982
Data di decisione
16 aprile 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 1, lett.c, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
  • art. 19, comma 2, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 9533

Diversamente dai contratti di assicurazione obbligatoria r.c.a., i contratti volontariamente stipulati per la copertura dei danni causati dalla circolazione di veicoli esenti dall'obbligo assicurativo non rientrano nei conti consortili dei quali si alimenta il Fondo di garanzia per le vittime della strada; di talche`, l'invocata copertura dei medesimi danni da parte del Fondo nel caso in cui l'impresa assicuratrice si trovi in stato di liquidazione coatta, non potrebbe avvenire se non in pregiudizio di coloro che subiscono danni soggetti all'obbligo assicurativo, e, dunque, in violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 19, comma primo, lett. c, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede, a carico del Fondo, il risarcimento dei danni causati da veicoli volontariamente assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, si trovino in stato di liquidazione coatta).

Massima n. 9534

L'esclusione dei valori pecuniari inferiori alle lire centomila dal novero dei danni risarcibili a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada in ipotesi di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, si giustifica in quanto detti valori non sono "ex necesse" correlati - per riferirsi essi alla determinazione monetaria del danno - con la consistenza patrimoniale delle vittime e dei responsabili. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 19, comma secondo, L. 24 dicembre 1969 n. 990).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 comma 1 c) l. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni - a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - cagionati dalla circolazione di veicoli che, non soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile, siano nondimeno assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, si trovano in istato di liquidazione coatta; questione sollevata con ordinanze 17 gennaio 1977 del Pretore di Padova e 29 maggio 1980 del Tribunale di Padova;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 comma 2 l. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata con ordinanza 25 ottobre 1978 del Pretore di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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