Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1982
Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1982
- Data di deposito
- 29 aprile 1982
- Data di decisione
- 16 aprile 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, lett.c, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 19, comma 2, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 9533
Diversamente dai contratti di assicurazione obbligatoria r.c.a., i contratti volontariamente stipulati per la copertura dei danni causati dalla circolazione di veicoli esenti dall'obbligo assicurativo non rientrano nei conti consortili dei quali si alimenta il Fondo di garanzia per le vittime della strada; di talche`, l'invocata copertura dei medesimi danni da parte del Fondo nel caso in cui l'impresa assicuratrice si trovi in stato di liquidazione coatta, non potrebbe avvenire se non in pregiudizio di coloro che subiscono danni soggetti all'obbligo assicurativo, e, dunque, in violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 19, comma primo, lett. c, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede, a carico del Fondo, il risarcimento dei danni causati da veicoli volontariamente assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, si trovino in stato di liquidazione coatta).
Massima n. 9534
L'esclusione dei valori pecuniari inferiori alle lire centomila dal novero dei danni risarcibili a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada in ipotesi di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, si giustifica in quanto detti valori non sono "ex necesse" correlati - per riferirsi essi alla determinazione monetaria del danno - con la consistenza patrimoniale delle vittime e dei responsabili. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 19, comma secondo, L. 24 dicembre 1969 n. 990).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 comma 1 c) l. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni - a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - cagionati dalla circolazione di veicoli che, non soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile, siano nondimeno assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, si trovano in istato di liquidazione coatta; questione sollevata con ordinanze 17 gennaio 1977 del Pretore di Padova e 29 maggio 1980 del Tribunale di Padova;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 comma 2 l. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata con ordinanza 25 ottobre 1978 del Pretore di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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