Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1982

Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/1982
Data di deposito
29 aprile 1982
Data di decisione
16 aprile 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, lett.a, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
  • art. 2, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
  • art. 3, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
  • art. 8, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
  • art. 1, lett.b, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 9424

Il limite alla potesta` normativa regionale dell'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, consiste non gia` nel dovere di osservare le singole leggi statali (perche`, se cosi` fosse, il potere normativo regionale si ridurrebbe ad una semplice potesta` regolamentare), bensi` nell'obbligo di conformarsi ai criteri generali ai quali si ispira la disciplina statale in una determinata materia e che di questa e dei relativi istituti sono espressione caratteristica. (In applicazione di tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3, e 8 della legge Regione Lazio 2 luglio 1974 n. 30, nella parte in cui prevedono, quali misure di salvaguardia, la decadenza di licenze edilizie gia` rilasciate e la decorrenza degli effetti delle misure stesse dalla data di entrata in vigore della legge regionale). - cfr. S. nn. 49 del 1958 e 36 del 1977.

Massima n. 9569

Non e` esatto che le misure di salvaguardia (decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate in zone interessate da divieti di costruzioni) debbano essere previste solo da strumenti urbanistici e non gia` da una legge. Tali misure, infatti, in quanto dirette all'attuazione di uno strumento urbanistico prima ancora della sua approvazione, non possono essere in esso contenute, ma debbono necessariamente precederlo, in virtu` degli effetti prodromici che sono loro propri. Non sussiste un principio fondamentale della legislazione statale in materia di urbanistica che vieti la decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate e consenta solo di non rilasciarne di nuove. Spetta al potere discrezionale del legislatore disporre in proposito, secondo le circostanze e le particolarita` della materia, senza che possa ritenersi sussistente una norma-principio del tipo ipotizzato. Non eccede quindi dai limiti del suo potere il legislatore regionale che ha utilizzato un istituto (decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate) conosciuto dalla legislazione statale (l. 3 novembre 1952 n. 1902; l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10, comma undicesimo; l. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 18). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, lett. a) e b), 2, 3 e 8 l. Regione Lazio 2 luglio 1974, n. 30).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3 e 8 della legge della Regione Lazio 2 luglio 1974, n. 30, sollevata dal Pretore di Minturno con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 1 comma, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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