Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1982
Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1982
- Data di deposito
- 29 aprile 1982
- Data di decisione
- 16 aprile 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lett.a, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
- art. 2, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
- art. 3, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
- art. 8, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
- art. 1, lett.b, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 luglio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9424
Il limite alla potesta` normativa regionale dell'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, consiste non gia` nel dovere di osservare le singole leggi statali (perche`, se cosi` fosse, il potere normativo regionale si ridurrebbe ad una semplice potesta` regolamentare), bensi` nell'obbligo di conformarsi ai criteri generali ai quali si ispira la disciplina statale in una determinata materia e che di questa e dei relativi istituti sono espressione caratteristica. (In applicazione di tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3, e 8 della legge Regione Lazio 2 luglio 1974 n. 30, nella parte in cui prevedono, quali misure di salvaguardia, la decadenza di licenze edilizie gia` rilasciate e la decorrenza degli effetti delle misure stesse dalla data di entrata in vigore della legge regionale). - cfr. S. nn. 49 del 1958 e 36 del 1977.
Massima n. 9569
Non e` esatto che le misure di salvaguardia (decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate in zone interessate da divieti di costruzioni) debbano essere previste solo da strumenti urbanistici e non gia` da una legge. Tali misure, infatti, in quanto dirette all'attuazione di uno strumento urbanistico prima ancora della sua approvazione, non possono essere in esso contenute, ma debbono necessariamente precederlo, in virtu` degli effetti prodromici che sono loro propri. Non sussiste un principio fondamentale della legislazione statale in materia di urbanistica che vieti la decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate e consenta solo di non rilasciarne di nuove. Spetta al potere discrezionale del legislatore disporre in proposito, secondo le circostanze e le particolarita` della materia, senza che possa ritenersi sussistente una norma-principio del tipo ipotizzato. Non eccede quindi dai limiti del suo potere il legislatore regionale che ha utilizzato un istituto (decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate) conosciuto dalla legislazione statale (l. 3 novembre 1952 n. 1902; l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10, comma undicesimo; l. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 18). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, lett. a) e b), 2, 3 e 8 l. Regione Lazio 2 luglio 1974, n. 30).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3 e 8 della legge della Regione Lazio 2 luglio 1974, n. 30, sollevata dal Pretore di Minturno con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 1 comma, e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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