Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1982
Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1982
- Data di deposito
- 29 aprile 1982
- Data di decisione
- 16 aprile 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- art. 1, legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 10098
L'art. 31 del d.l. n. 745 del 1970, convertito in legge n. 1034 del 1970, nella parte in cui limita alle imprese gia' esistenti al momento della sua entrata in vigore il beneficio della riduzione del massimale retributivo, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, con esclusione, quindi, delle imprese successivamente costituite con identici requisiti di consistenza (almeno 50 dipendenti e capitale investito non superiore a cinquecento milioni), non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza poiche' il diverso trattamento cui restano assoggettate le due categorie di imprese trova ragionevole giustificazione - atteso l'intento del legislatore di ridurre i costi di esercizio delle piccole e medie imprese, maggiormente soggette, per le loro modeste dimensioni, alla sfavorevole congiuntura economica - nella diversita' delle rispettive situazioni, posto che le imprese non ancora costituite alla data dei provvedimenti di favore non avevano ovviamente subito gli effetti negativi di detta congiuntura ed erano in condizione di adeguare alla medesima le loro scelte al fine di garantire l'utilita' economica delle iniziative.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, come modificato dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034, sollevata dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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