Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1982
Corte cost., sent. 16 aprile 1982, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1982
- Data di deposito
- 16 aprile 1982
- Data di decisione
- 2 aprile 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:74
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11394
Il giudice a quo (pretore) che, investito dalla richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., debba pronunciarsi esclusivamente in ordine alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento stesso gia` emesso con decreto esaurisce i suoi poteri con tale pronuncia e non e`, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimita` costituzionale attinente il merito del giudizio (Inammissibilita` - per difetto di legittimazione del giudice a quo - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2598 n. 2 c.c. sollevata - in sede di provvedimento d'urgenza dal pretore - in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., per la parte in cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attivita` di un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante volte "l'attivita` concorrenziale, che verrebbe a subire un discredito dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento, sia non una ditta privata bensi` un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la connessione con l'ente pubblico Comune, non puo` non essere sottoposta al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme penali"). - Cfr. sent. n. 186 del 1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 21 comma 1 Cost., con ordinanza 5 novembre 1975 del Pretore di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA
- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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