Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1982

Corte cost., sent. 25 marzo 1982, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1982
Data di deposito
25 marzo 1982
Data di decisione
12 marzo 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9320

La formula "per soli motivi di legittimita`" usata a proposito della competenza della Commissione Tributaria Centrale, dall'art. 10, secondo comma, n. 14 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 e` tradizionalmente propria del processo amministrativo, nel quale, secondo un orientamento generalmente accolto, il giudice, anche quando e` investito del solo sindacato di legittimita` dell'atto amministrativo, ha il potere sia di conoscere le questioni di fatto la cui risoluzione e` necessaria per verificare l'esistenza dei vizi dell'atto impugnato, sia di ricostruire la realta` materiale presupposta dall'atto amministrativo o sulla quale quest'ultimo deve esplicare i suoi effetti in quanto l'erronea supposizione o conoscenza di detta realta` da parte dell'amministrazione puo` stare alla base dei vizi di legittimita` dell'atto (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. per eccesso di delega dell'art. 26 d.P.R. 26.10.1972 n. 636, secondo il quale il ricorso e` proponibile oltre che per violazione di legge, anche per questioni di fatto escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi nn. 692, 693 e 828 Reg. ord. 1980 e 504 Reg. ord. 1981,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 76 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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