Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1982

Corte cost., sent. 3 marzo 1982, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/1982
Data di deposito
3 marzo 1982
Data di decisione
12 febbraio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, comma 16, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
  • art. 80, comma 13, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
  • art. 80, comma 15, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
  • art. 94, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
  • art. 83, comma 5, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)

Parametri

Massime

Massima n. 9689

Alla stregua delle sostanziali innovazioni apportate al c.d.s dalla legge n. 62 del 1974, non si configura il reato di guida senza patente (comma tredicesimo del testo attualmente vigente dell'art. 80 c.d.s.) nelle ipotesi in cui il guidatore sia munito di documento scaduto, abbia superato gli esami, sia provvisto di patente estera, ricorrendo al riguardo casi di infrazioni amministrative. In tali ipotesi si da` evidente rilievo alla circostanza che, nonostante manchi il titolo abilitativo che solo la prefettura e` competente a rilasciare, il guidatore risulta comunque in possesso dei necessari requisiti, avendo superato gli esami sotto il controllo delle autorita` competenti. La stessa circostanza sussiste nell'ipotesi di colui che guidi essendo in possesso di patente militare non convertita: anche questa patente (art. 94 c.d.s.) viene infatti rilasciata a seguito del superamento di esame di idoneita` ritenuto equipollente a quello sostenuto davanti alle autorita` civili. L'ipotesi "de qua" coincide quindi perfettamente con quella prevista e sanzionata come infrazione amministrativa dal comma quindicesimo dell'art. 80 c.d.s. (guida da parte di chi abbia gia` superato gli esami di abilitazione) e non puo` quindi neanche in essa configurarsi il reato di guida senza patente. La suddetta interpretazione della normativa "de qua" rende infondate le questioni di l.c. sollevate in riferimento a una pretesa disparita` di trattamento della guida con patente militare non convertita (in cui si sarebbe dovuto configurare un reato) rispetto alle ipotesi depenalizzate a seguito delle suindicate modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 1974 (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 80, co. tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo; 83, co. quinto, e 94 cod. strada sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della strada, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Larino e dai Pretori di Brunico, Milano, La Spezia, Lecce, Putignano, Lanzo Torinese, Chieri e Cairo Montenotte con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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