Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1982
Corte cost., sent. 3 marzo 1982, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1982
- Data di deposito
- 3 marzo 1982
- Data di decisione
- 12 febbraio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 16, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
- art. 80, comma 13, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
- art. 80, comma 15, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
- art. 94, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
- art. 83, comma 5, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
Parametri
Massime
Massima n. 9689
Alla stregua delle sostanziali innovazioni apportate al c.d.s dalla legge n. 62 del 1974, non si configura il reato di guida senza patente (comma tredicesimo del testo attualmente vigente dell'art. 80 c.d.s.) nelle ipotesi in cui il guidatore sia munito di documento scaduto, abbia superato gli esami, sia provvisto di patente estera, ricorrendo al riguardo casi di infrazioni amministrative. In tali ipotesi si da` evidente rilievo alla circostanza che, nonostante manchi il titolo abilitativo che solo la prefettura e` competente a rilasciare, il guidatore risulta comunque in possesso dei necessari requisiti, avendo superato gli esami sotto il controllo delle autorita` competenti. La stessa circostanza sussiste nell'ipotesi di colui che guidi essendo in possesso di patente militare non convertita: anche questa patente (art. 94 c.d.s.) viene infatti rilasciata a seguito del superamento di esame di idoneita` ritenuto equipollente a quello sostenuto davanti alle autorita` civili. L'ipotesi "de qua" coincide quindi perfettamente con quella prevista e sanzionata come infrazione amministrativa dal comma quindicesimo dell'art. 80 c.d.s. (guida da parte di chi abbia gia` superato gli esami di abilitazione) e non puo` quindi neanche in essa configurarsi il reato di guida senza patente. La suddetta interpretazione della normativa "de qua" rende infondate le questioni di l.c. sollevate in riferimento a una pretesa disparita` di trattamento della guida con patente militare non convertita (in cui si sarebbe dovuto configurare un reato) rispetto alle ipotesi depenalizzate a seguito delle suindicate modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 1974 (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 80, co. tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo; 83, co. quinto, e 94 cod. strada sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della strada, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Larino e dai Pretori di Brunico, Milano, La Spezia, Lecce, Putignano, Lanzo Torinese, Chieri e Cairo Montenotte con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze