Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1982
Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1982
- Data di deposito
- 16 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957
- art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 24 giugno 1957
- art. 22, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 24 giugno 1957
Parametri
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 108, Costituzione
Massime
Massima n. 11657
Il giudizio sull'ammissibilita` della richiesta di referendum abrogativo demandato alla Corte costituzionale si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi, ed in particolare dei giudizi sulla legittimita` costituzionale delle leggi, e la relativa competenza sta fuori dal nucleo originario delle attribuzioni demandate alla Corte dall'art. 134 Cost.. La previsione, contenuta nelle leggi regionali del Trentino-Alto Adige e della Sardegna, di un sindacato sull'ammissibilita` della richiesta di referendum regionale demandata ad un organo del potere giudiziario costituito in ufficio per il referendum non viola la riserva alla Corte costituzionale della giurisdizione costituzionale. - cfr. S.n. 125/1975.
Massima n. 11658
L'attribuzione, disposta da leggi regionali, del controllo sull'ammissibilita` di richieste di referendum regionali ad organi del potere giudiziario, costituiti in Ufficio per il referendum, viola la riserva di legge statale, stabilita dall'art. 108 Cost., in tema di ordinamento e di organi giudiziari. Cio` in quanto l'attribuzione ad organi giudiziari, ad opera di leggi regionali, di competenze radicalmente nuove e diverse da quelle ad essi spettanti in base all'ordinamento giudiziario, finisce per ampliare e regolare attribuzioni della magistratura, realizzando una interferenza in un ambito la cui disciplina e` riservata alla legge statale. Pertanto sono incostituzionali, per contrasto con l'art. 108 Cost., gli artt. 6, l.reg. Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e 7 l. reg. T.A.A. 24 giugno 1957, n. 11, e 22 della citata l. reg. T.A.A. n. 11 del 1957, nella parte in cui estende ai Tribunali ivi previsti le funzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20;
b) dell'art. 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11;
c) dell'art. 22 della citata legge del Trentino-Alto Adige n. 11 del 1957, nella parte in cui estende ai Tribunali ivi previsti le funzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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