Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1982

Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1982
Data di deposito
16 febbraio 1982
Data di decisione
22 gennaio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957
  • art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 24 giugno 1957
  • art. 22, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 24 giugno 1957

Parametri

Massime

Massima n. 11657

Il giudizio sull'ammissibilita` della richiesta di referendum abrogativo demandato alla Corte costituzionale si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi, ed in particolare dei giudizi sulla legittimita` costituzionale delle leggi, e la relativa competenza sta fuori dal nucleo originario delle attribuzioni demandate alla Corte dall'art. 134 Cost.. La previsione, contenuta nelle leggi regionali del Trentino-Alto Adige e della Sardegna, di un sindacato sull'ammissibilita` della richiesta di referendum regionale demandata ad un organo del potere giudiziario costituito in ufficio per il referendum non viola la riserva alla Corte costituzionale della giurisdizione costituzionale. - cfr. S.n. 125/1975.

Massima n. 11658

L'attribuzione, disposta da leggi regionali, del controllo sull'ammissibilita` di richieste di referendum regionali ad organi del potere giudiziario, costituiti in Ufficio per il referendum, viola la riserva di legge statale, stabilita dall'art. 108 Cost., in tema di ordinamento e di organi giudiziari. Cio` in quanto l'attribuzione ad organi giudiziari, ad opera di leggi regionali, di competenze radicalmente nuove e diverse da quelle ad essi spettanti in base all'ordinamento giudiziario, finisce per ampliare e regolare attribuzioni della magistratura, realizzando una interferenza in un ambito la cui disciplina e` riservata alla legge statale. Pertanto sono incostituzionali, per contrasto con l'art. 108 Cost., gli artt. 6, l.reg. Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e 7 l. reg. T.A.A. 24 giugno 1957, n. 11, e 22 della citata l. reg. T.A.A. n. 11 del 1957, nella parte in cui estende ai Tribunali ivi previsti le funzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20;

b) dell'art. 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11;

c) dell'art. 22 della citata legge del Trentino-Alto Adige n. 11 del 1957, nella parte in cui estende ai Tribunali ivi previsti le funzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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