Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1982
Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1982
- Data di deposito
- 16 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:41
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, legge della Regione Toscana n. 55 del 2 settembre 1974
- art.unico, legge della Regione Toscana n. 55 del 2 settembre 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9985
La disposizione regionale che, nel prevedere l'assunzione di mano d'opera con contratto di diritto privato in uno specifico settore delle proprie attribuzioni, predetermina il relativo regime previdenziale richiamando le fonti normative statali concernenti i lavoratori agricoli, contrasta con l'art. 117 Cost. perche` cosi` stabilendo, individua nella legislazione dello Stato (vigente o futura) il regime normativo in base ad una scelta fissata imperativamente dalla legge regionale. Operando l'assimilazione delle attivita` in questione a quelle agricole, tale legge, infatti, configura un autonomo criterio di qualificazione delle medesime e le sottopone ad un determinato trattamento previdenziale, che viene quindi a dipendere dalla statuizione della legge regionale e non da una operazione ermeneutica affidata all'interprete. Tale qualificazione, a prescindere dalla sua esattezza alla stregua della legislazione nazionale, interferisce nella materia previdenziale - sottratta al legislatore regionale - e non puo` ricondursi all'ambito della potesta` legislativa in materia di agricoltura e foreste. (Illegittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. unico della l. Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55 limitatamente alle parole "in agricoltura").
Massima n. 10095
L' art. unico della l. r. Toscana n. 55 del 1974, disponendo che, in via transitoria gli amministratori incaricati della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e gli ispettori dipartimentali e distrettuali delle foreste possono impiegare, per l'esecuzione in amministrazione diretta di opere di bonifica idraulico-forestali, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento, delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti collettivi di categoria, viola l'art. 117 Cost., nelle parti in cui richiama la normativa statale concernente il solo settore agricolo, in quanto, in tal modo, configura un autonomo criterio di qualificazione dell'attivita' considerata, che doveva, invece, essere lasciato, senza residui, nell'ambito di applicazione della normativa previdenziale dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 2 settembre 1974, n. 55, della Regione Toscana, limitatamente alle parole "in agricoltura".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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