Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1982

Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1982
Data di deposito
16 febbraio 1982
Data di decisione
22 gennaio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, legge della Regione Toscana n. 55 del 2 settembre 1974
  • art.unico, legge della Regione Toscana n. 55 del 2 settembre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 9985

La disposizione regionale che, nel prevedere l'assunzione di mano d'opera con contratto di diritto privato in uno specifico settore delle proprie attribuzioni, predetermina il relativo regime previdenziale richiamando le fonti normative statali concernenti i lavoratori agricoli, contrasta con l'art. 117 Cost. perche` cosi` stabilendo, individua nella legislazione dello Stato (vigente o futura) il regime normativo in base ad una scelta fissata imperativamente dalla legge regionale. Operando l'assimilazione delle attivita` in questione a quelle agricole, tale legge, infatti, configura un autonomo criterio di qualificazione delle medesime e le sottopone ad un determinato trattamento previdenziale, che viene quindi a dipendere dalla statuizione della legge regionale e non da una operazione ermeneutica affidata all'interprete. Tale qualificazione, a prescindere dalla sua esattezza alla stregua della legislazione nazionale, interferisce nella materia previdenziale - sottratta al legislatore regionale - e non puo` ricondursi all'ambito della potesta` legislativa in materia di agricoltura e foreste. (Illegittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. unico della l. Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55 limitatamente alle parole "in agricoltura").

Massima n. 10095

L' art. unico della l. r. Toscana n. 55 del 1974, disponendo che, in via transitoria gli amministratori incaricati della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e gli ispettori dipartimentali e distrettuali delle foreste possono impiegare, per l'esecuzione in amministrazione diretta di opere di bonifica idraulico-forestali, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento, delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti collettivi di categoria, viola l'art. 117 Cost., nelle parti in cui richiama la normativa statale concernente il solo settore agricolo, in quanto, in tal modo, configura un autonomo criterio di qualificazione dell'attivita' considerata, che doveva, invece, essere lasciato, senza residui, nell'ambito di applicazione della normativa previdenziale dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 2 settembre 1974, n. 55, della Regione Toscana, limitatamente alle parole "in agricoltura".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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