Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1982

Corte cost., sent. 11 febbraio 1982, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1982
Data di deposito
11 febbraio 1982
Data di decisione
20 gennaio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 137, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 137, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 11651

Il riconoscimento della lingua italiana come unica lingua da usare obbligatoriamente nell'esercizio delle attribuzioni dei pubblici uffici, salve le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, e` confermato per implicito dalla Costituzione ed e` testualmente previsto negli Statuti speciali del Trentino Alto-Adige (art. 84) e della Valle d'Aosta (art. 38). L'art. 137, primo comma, c.p.p., che impone l'uso della lingua italiana nel processo penale, non viola pertanto l'art. 3 Cost., per ingiustificata disparita` di trattamento tra gli appartenenti alle minoranze di lingua slovena nel territorio di Trieste e gli appartenenti alle minoranze alloglotte del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 137, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 3 St. spec. Regione Friuli Venezia-Giulia).

Massima n. 11652

Gli artt. 3 e 6 della Costituzione e 3 dello St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia non possono, di per se` stessi, attesa la loro natura di norme direttive e dall'applicazione differita, garantire una specifica tutela agli appartenenti a singole minoranze linguistiche. L'esame del complesso delle norme legislative vigenti consente di qualificare la popolazione di lingua slovena del territorio di Trieste come "minoranza riconosciuta"; cio` e` sufficiente a conferire immediata operativita` alle norme parametro invocate sicche` l'uso della lingua materna da parte degli appartenenti alla minoranza stessa - anche nei rapporti con le locali autorita` giurisdizionali - non puo` essere sanzionato penalmente. Ad essi non e` quindi applicabile l'art. 137, terzo co., c.p.p., sia che si voglia in cio` ravvisare un caso di esclusione della punibilita` da esercizio del diritto, sia che si propenda per una delimitazione ex ante, nella sfera soggettiva, della operativita` della norma penale (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 137, terzo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 3 St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 137, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Trieste in riferimento agli articoli 3 e 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dello stesso Tribunale in riferimento agli articoli 3 e 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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