Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1982
Corte cost., sent. 11 febbraio 1982, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1982
- Data di deposito
- 11 febbraio 1982
- Data di decisione
- 20 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 137, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 137, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, Costituzione
- art. 6, Costituzione
Massime
Massima n. 11651
Il riconoscimento della lingua italiana come unica lingua da usare obbligatoriamente nell'esercizio delle attribuzioni dei pubblici uffici, salve le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, e` confermato per implicito dalla Costituzione ed e` testualmente previsto negli Statuti speciali del Trentino Alto-Adige (art. 84) e della Valle d'Aosta (art. 38). L'art. 137, primo comma, c.p.p., che impone l'uso della lingua italiana nel processo penale, non viola pertanto l'art. 3 Cost., per ingiustificata disparita` di trattamento tra gli appartenenti alle minoranze di lingua slovena nel territorio di Trieste e gli appartenenti alle minoranze alloglotte del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 137, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 3 St. spec. Regione Friuli Venezia-Giulia).
Massima n. 11652
Gli artt. 3 e 6 della Costituzione e 3 dello St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia non possono, di per se` stessi, attesa la loro natura di norme direttive e dall'applicazione differita, garantire una specifica tutela agli appartenenti a singole minoranze linguistiche. L'esame del complesso delle norme legislative vigenti consente di qualificare la popolazione di lingua slovena del territorio di Trieste come "minoranza riconosciuta"; cio` e` sufficiente a conferire immediata operativita` alle norme parametro invocate sicche` l'uso della lingua materna da parte degli appartenenti alla minoranza stessa - anche nei rapporti con le locali autorita` giurisdizionali - non puo` essere sanzionato penalmente. Ad essi non e` quindi applicabile l'art. 137, terzo co., c.p.p., sia che si voglia in cio` ravvisare un caso di esclusione della punibilita` da esercizio del diritto, sia che si propenda per una delimitazione ex ante, nella sfera soggettiva, della operativita` della norma penale (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 137, terzo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 3 St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 137, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Trieste in riferimento agli articoli 3 e 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
b) nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dello stesso Tribunale in riferimento agli articoli 3 e 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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