Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1982

Corte cost., sent. 10 febbraio 1982, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/1982
Data di deposito
10 febbraio 1982
Data di decisione
8 febbraio 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 35, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 9977

Ai fini del giudizio di ammissibilita` del referendum abrogativo, in caso di quesiti plurimi, l'elemento essenziale della omogeneita` dei quesiti referendari deve in concreto essere inteso nel senso che l'unitarieta` della proposta abrogativa emerga dalla constatata esistenza di un principio comune univocamente ispiratore delle norme investite e dalla parallela univocita` delle conseguenze abrogative, in modo da consentire una scelta libera dell'elettore, con particolare riguardo alla necessita` che le conseguenze dell'abrogazione siano chiaramente e immediatamente intelligibili al momento del voto, onde realizzare pienamente lo scopo essenziale dell'istituto del referendum, cioe` la libera, consapevole e precisa espressione della volonta` popolare in ordine ai quesiti proposti.

Massima n. 9978

Alla stregua del principio di omogeneita` ed univocita` del quesito, e` inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 28 comma primo, 35 commi primo e secondo e 37 l. 20 maggio 1970 n. 300 (limitata alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali" per l'art. 28; "di quindici" e "di cinque" sia nel primo, che nel secondo comma dell'art. 35; "dagli altri enti" per l'art. 37), dato che i quesiti proposti non sono legati fra loro da nesso di inscindibile coerenza logica, in quanto riflettono da un lato l'organizzazione dell'attivita` sindacale dal punto di vista dei soggetti legittimati a promuoverla, dall'altro il campo di applicazione della tutela degli interessi dei lavoratori. - cfr. SS. nn. 16/1977, 26, 27, 28, 29/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 28, 35 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritta al n. 27 Reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza 11 gennaio 1981 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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