Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1982
Corte cost., sent. 10 febbraio 1982, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1982
- Data di deposito
- 10 febbraio 1982
- Data di decisione
- 8 febbraio 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 35, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 9977
Ai fini del giudizio di ammissibilita` del referendum abrogativo, in caso di quesiti plurimi, l'elemento essenziale della omogeneita` dei quesiti referendari deve in concreto essere inteso nel senso che l'unitarieta` della proposta abrogativa emerga dalla constatata esistenza di un principio comune univocamente ispiratore delle norme investite e dalla parallela univocita` delle conseguenze abrogative, in modo da consentire una scelta libera dell'elettore, con particolare riguardo alla necessita` che le conseguenze dell'abrogazione siano chiaramente e immediatamente intelligibili al momento del voto, onde realizzare pienamente lo scopo essenziale dell'istituto del referendum, cioe` la libera, consapevole e precisa espressione della volonta` popolare in ordine ai quesiti proposti.
Massima n. 9978
Alla stregua del principio di omogeneita` ed univocita` del quesito, e` inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 28 comma primo, 35 commi primo e secondo e 37 l. 20 maggio 1970 n. 300 (limitata alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali" per l'art. 28; "di quindici" e "di cinque" sia nel primo, che nel secondo comma dell'art. 35; "dagli altri enti" per l'art. 37), dato che i quesiti proposti non sono legati fra loro da nesso di inscindibile coerenza logica, in quanto riflettono da un lato l'organizzazione dell'attivita` sindacale dal punto di vista dei soggetti legittimati a promuoverla, dall'altro il campo di applicazione della tutela degli interessi dei lavoratori. - cfr. SS. nn. 16/1977, 26, 27, 28, 29/1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 28, 35 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritta al n. 27 Reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza 11 gennaio 1981 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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