Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1982

Corte cost., sent. 10 febbraio 1982, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1982
Data di deposito
10 febbraio 1982
Data di decisione
8 febbraio 1982
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:26

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 91 del 31 marzo 1977
  • art. 1, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
  • art. 1-bis, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9316

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 recante "Norme per l'applicazione dell'indennita` di contingenza" convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91, dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1981 dell'Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte di Cassazione, in quanto la normativa oggetto del quesito referendario non puo` rientrare nelle ipotesi escluse dall'art. 75 Cost. riguardante le leggi di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e quelle tributarie. Ne` sussistono dubbi nella univocita`, semplicita` e chiarezza del quesito, in quanto le norme investite sono istitutive di un meccanismo unitario, riduttivo del costo del lavoro subordinato.

Massima n. 9317

Elementi basilari per la qualificazione di una legge come tributaria sono sia quello dell'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un Ente pubblico, sia quello della loro destinazione allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'Ente impositore.

Massima n. 9318

L'articolo 75, secondo comma, Cost. che indica le materie escluse dal referendum abrogativo non e` suscettibile di interpretazione analogica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 recante "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza" convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977 n. 91, dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1981 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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