Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1982
Corte cost., sent. 10 febbraio 1982, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1982
- Data di deposito
- 10 febbraio 1982
- Data di decisione
- 8 febbraio 1982
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:26
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 91 del 31 marzo 1977
- art. 1, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- art. 1-bis, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9316
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 recante "Norme per l'applicazione dell'indennita` di contingenza" convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91, dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1981 dell'Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte di Cassazione, in quanto la normativa oggetto del quesito referendario non puo` rientrare nelle ipotesi escluse dall'art. 75 Cost. riguardante le leggi di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e quelle tributarie. Ne` sussistono dubbi nella univocita`, semplicita` e chiarezza del quesito, in quanto le norme investite sono istitutive di un meccanismo unitario, riduttivo del costo del lavoro subordinato.
Massima n. 9317
Elementi basilari per la qualificazione di una legge come tributaria sono sia quello dell'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un Ente pubblico, sia quello della loro destinazione allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'Ente impositore.
Massima n. 9318
L'articolo 75, secondo comma, Cost. che indica le materie escluse dal referendum abrogativo non e` suscettibile di interpretazione analogica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 recante "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza" convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977 n. 91, dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1981 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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