Corte costituzionale
Sentenza n. 255/1982
Corte cost., sent. 30 dicembre 1982, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/1982
- Data di deposito
- 30 dicembre 1982
- Data di decisione
- 21 dicembre 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 1168 del 18 ottobre 1961
- art. 12, regio decreto n. 1626 del 18 novembre 1920
Parametri
Massime
Massima n. 11580
Come la Corte ha gia` dichiarato nell'accogliere analoga questione non si puo` addurre alcuna giustificazione per il trattamento differenziato in materia di pensione, fatto tra persone appartenenti alle stesse forze armate, che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Ne` ci sono ragioni per discostarsi dall'affermato principio. E' pertanto ingiustificata la disparita` di trattamento tra Carabinieri e Ufficiali in ordine all'anzianita` di servizio necessaria ai fini del riconoscimento del diritto a pensione. Quanto poi alla sopravvenuta abrogazione di ambo le norme poste fra loro in comparazione, va rilevato che questa Corte ha piu` volte affermato la sindacabilita` anche di norme abrogate ogni qualvolta di "efficacia" e di "applicazione" della legge possa parlarsi, indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione: salvo che si tratti di fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Ne` vi osta la circostanza che si tratti di abrogazione retroattiva, poiche` il diritto vivente e` concorde a favore della salvaguardia dei diritti quesiti. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 20 l. 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianita` inferiore a venti anni ma superiore a quindici. - cfr. SS. nn. 144/1971, 4/1959, 77/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 L. 18 ottobre 1961 n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianità inferiore a venti anni ma superiore a quindici.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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