Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1982

Corte cost., sent. 30 dicembre 1982, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/1982
Data di deposito
30 dicembre 1982
Data di decisione
21 dicembre 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 1168 del 18 ottobre 1961
  • art. 12, regio decreto n. 1626 del 18 novembre 1920

Parametri

Massime

Massima n. 11580

Come la Corte ha gia` dichiarato nell'accogliere analoga questione non si puo` addurre alcuna giustificazione per il trattamento differenziato in materia di pensione, fatto tra persone appartenenti alle stesse forze armate, che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Ne` ci sono ragioni per discostarsi dall'affermato principio. E' pertanto ingiustificata la disparita` di trattamento tra Carabinieri e Ufficiali in ordine all'anzianita` di servizio necessaria ai fini del riconoscimento del diritto a pensione. Quanto poi alla sopravvenuta abrogazione di ambo le norme poste fra loro in comparazione, va rilevato che questa Corte ha piu` volte affermato la sindacabilita` anche di norme abrogate ogni qualvolta di "efficacia" e di "applicazione" della legge possa parlarsi, indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione: salvo che si tratti di fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Ne` vi osta la circostanza che si tratti di abrogazione retroattiva, poiche` il diritto vivente e` concorde a favore della salvaguardia dei diritti quesiti. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 20 l. 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianita` inferiore a venti anni ma superiore a quindici. - cfr. SS. nn. 144/1971, 4/1959, 77/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 L. 18 ottobre 1961 n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianità inferiore a venti anni ma superiore a quindici.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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