Corte costituzionale
Sentenza n. 244/1982
Corte cost., sent. 29 dicembre 1982, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 244/1982
- Data di deposito
- 29 dicembre 1982
- Data di decisione
- 20 dicembre 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979
- legge n. 95 del 3 aprile 1979
Parametri
Massime
Massima n. 11438
Nell'ambito del giudizio per la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria e` costituzionalmente legittima la mancata audizione dei creditori gia` istanti per la dichiarazione di fallimento, in quanto la diversita` di elementi obiettivi e soggettivi delle due procedure non consente di fonderle in un unico giudizio di cui rappresentino stati o gradi, in guisa da giustificare una sorta di perpetuatio legitimationis dei creditori gia` istanti nella procedura fallimentare nel giudizio di conversione nell'amministrazione straordinaria. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che nel giudizio per la convesione del fallimento in amministrazione straordinaria vengono sentiti dal tribunale in camera di consiglio i creditori gia` istanti per la dichiarazione di fallimento). - V. anche sent. n. 141/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che nel giudizio per la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria vengano sentiti dal tribunale in camera di consiglio i creditori già istanti per la dichiarazione di fallimento, dal Tribunale di Torino con ordinanza 8 marzo 1982 (n. 339 R.O. 1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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