Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1982

Corte cost., sent. 29 dicembre 1982, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
244/1982
Data di deposito
29 dicembre 1982
Data di decisione
20 dicembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979
  • legge n. 95 del 3 aprile 1979

Parametri

Massime

Massima n. 11438

Nell'ambito del giudizio per la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria e` costituzionalmente legittima la mancata audizione dei creditori gia` istanti per la dichiarazione di fallimento, in quanto la diversita` di elementi obiettivi e soggettivi delle due procedure non consente di fonderle in un unico giudizio di cui rappresentino stati o gradi, in guisa da giustificare una sorta di perpetuatio legitimationis dei creditori gia` istanti nella procedura fallimentare nel giudizio di conversione nell'amministrazione straordinaria. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che nel giudizio per la convesione del fallimento in amministrazione straordinaria vengono sentiti dal tribunale in camera di consiglio i creditori gia` istanti per la dichiarazione di fallimento). - V. anche sent. n. 141/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che nel giudizio per la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria vengano sentiti dal tribunale in camera di consiglio i creditori già istanti per la dichiarazione di fallimento, dal Tribunale di Torino con ordinanza 8 marzo 1982 (n. 339 R.O. 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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