Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1982

Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1982
Data di deposito
4 febbraio 1982
Data di decisione
19 gennaio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, n.5, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.10, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.12, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.11, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.8, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.3, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.7, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.13, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.4, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.2, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.9, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.14, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
  • art. 1, comma 2, n.1, legge n. 370 del 22 febbraio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 9976

Scopo del precetto di cui all'art. 36, terzo comma, Cost. e` di consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche e di assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attivita` ricreative per se` e per la famiglia. La consecutivita` delle ventiquattro ore e` un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale. Affinche` l'interruzione dal lavoro una volta la settimana sia effettiva, e` necessario che il riposo settimanale - che deve essere di 24 ore consecutive - non coincida nemmeno in parte col riposo giornaliero altrimenti sarebbe frustrata la finalita` del precetto costituzionale (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonche` - in via conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87 del 1953 - dei nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo comma, nella parte in cui consentono che il riposo settimanale dovuto al personale navigante corrisponda a 24 ore non consecutive. Nella sentenza si precisa che la raggiunta conclusione non contrasta con le precedenti decisioni di infondatezza relative al medesimo articolo, che non riguardavano la consecutivita` delle ventiquattro ore di riposo settimanali, ma la coincidenza di tale riposo con un giorno festivo e la periodicita` ogni sette giorni. Il n. 6 dell'art. 1, secondo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e` gia` stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 76 del 1962. - cfr. SS. nn. 6/1962, 146/1971, 101/1975, 102/1978, 150/1987

Massima n. 10089

Affinche' l'interruzione del lavoro per il godimento del riposo settimanle risulti effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psico-fisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attivita' ricreative per se' e per la famiglia - che e' lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale - e' necessario che detto riposo non coincida nemmeno in parte con quello giornaliero e si svolga per ventiquattro ore consecutive. Viola pertanto l'art. 36 Cost. la prevista non consecutivita' delle ventiquattro ore di riposo settimanale per il personale di navigazione (rispetto al quale non si impone necessariamente il frazionamento di tale periodo, potendo siffatta operazione essere evitata mediante predisposizione di opportuni turni di sospensione dell'attivita' lavorativa), senza che tale conclusione contrasti con le precedenti decisioni di infondatezza relative alla norma contenente detta previsione (art. 1, secondo comma della legge n. 370 del 1934), poiche' le medesime non riguardavano la consecutivita' delle ventiquattro ore di riposo settimanale, bensi' la coincidenza di questo riposo con un giorno festivo e la sua periodicita' (ogni sette giorni). - V. S. nn. 76/1962; 150 /1967; 102/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive; questione sollevata dal Pretore di Messina con ordinanza del 28 ottobre 1975 in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

b) dichiara a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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