Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1982

Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/1982
Data di deposito
16 dicembre 1982
Data di decisione
2 dicembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:219

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 355 del 14 agosto 1974
  • art. 6, decreto-legge n. 261 del 8 luglio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 9435

Puo` ipotizzarsi una violazione del principio di uguaglianza solo ove si pongano a raffronto situazioni identiche o, almeno, omogenee. Tali non sono quelle degli esodati ex L. 24 maggio 1970 n. 336 (ex combattenti) ed ex D.P.R 30 giugno 1972 n. 748 (Funzionari direttivi e dirigenti statali), diversa essendo la ratio delle rispettive normative. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 261, recante "Modificazioni alla L. 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati", convertito con modificazioni in L. 14 agosto 1974 n. 355, nella parte in cui prevede per gli ex combattenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 336 del 1970, il divieto di assumere e mantenere non solo rapporti d'impiego pubblico, ma anche incarichi di lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), convertito con modificazioni in legge 14 agosto 1974, n. 355 - nella parte in cui prevede per gli ex combattenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970, il divieto di assumere e mantenere non solo rapporti d'impiego pubblico, ma anche incarichi di lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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