Corte costituzionale
Sentenza n. 219/1982
Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/1982
- Data di deposito
- 16 dicembre 1982
- Data di decisione
- 2 dicembre 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:219
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 355 del 14 agosto 1974
- art. 6, decreto-legge n. 261 del 8 luglio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9435
Puo` ipotizzarsi una violazione del principio di uguaglianza solo ove si pongano a raffronto situazioni identiche o, almeno, omogenee. Tali non sono quelle degli esodati ex L. 24 maggio 1970 n. 336 (ex combattenti) ed ex D.P.R 30 giugno 1972 n. 748 (Funzionari direttivi e dirigenti statali), diversa essendo la ratio delle rispettive normative. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 261, recante "Modificazioni alla L. 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati", convertito con modificazioni in L. 14 agosto 1974 n. 355, nella parte in cui prevede per gli ex combattenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 336 del 1970, il divieto di assumere e mantenere non solo rapporti d'impiego pubblico, ma anche incarichi di lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), convertito con modificazioni in legge 14 agosto 1974, n. 355 - nella parte in cui prevede per gli ex combattenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970, il divieto di assumere e mantenere non solo rapporti d'impiego pubblico, ma anche incarichi di lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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