Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1982
Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1982
- Data di deposito
- 4 febbraio 1982
- Data di decisione
- 19 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 544, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 11611
La scelta legislativa di rendere improponibile in un determinato grado del procedimento eccezioni di nullita`, che si assumono verificate in fasi precedenti ed esaurite, non puo` dirsi irrazionale, ma appare, al contrario, ispirata dall'intento di evitare la perpetuazione dei giudizi al fine di garantire la definizione del procedimento stesso, cosi` realizzando un interesse fondamentale dell'ordinamento. Ne` puo` ravvisarsi nella disposizione dell'art. 544, terzo comma, c.p.p., violazione del diritto di difesa, consumata, in ipotesi - ma per inosservanza delle norme all'uopo predisposte - nei precedenti giudizi o nella istruzione, dal momento che nel giudizio di rinvio l'imputato puo` proporre ogni mezzo di difesa, anche nuovo, purche` "entro i limiti fissati dalla Corte di Cassazione per il giudizio stesso" (art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale), quali quelli che attengono allo jus superveniens o alla legittimita` costituzionale delle norme che il giudice di rinvio e` chiamato ad applicare e dalle quali la cassazione ha tratto il principio di diritto cui egli deve uniformarsi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 544, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullita` assolute derivate da violazione del diritto di difesa incorse nei precedenti giudizi - compreso quello di cassazione - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.. - cfr. S.nn. 138/77 e 11/81.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544, comma terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullità assolute derivate da violazioni del diritto di difesa incorse nei precedenti giudizi, sollevata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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