Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1982

Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1982
Data di deposito
4 febbraio 1982
Data di decisione
19 gennaio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 544, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 11611

La scelta legislativa di rendere improponibile in un determinato grado del procedimento eccezioni di nullita`, che si assumono verificate in fasi precedenti ed esaurite, non puo` dirsi irrazionale, ma appare, al contrario, ispirata dall'intento di evitare la perpetuazione dei giudizi al fine di garantire la definizione del procedimento stesso, cosi` realizzando un interesse fondamentale dell'ordinamento. Ne` puo` ravvisarsi nella disposizione dell'art. 544, terzo comma, c.p.p., violazione del diritto di difesa, consumata, in ipotesi - ma per inosservanza delle norme all'uopo predisposte - nei precedenti giudizi o nella istruzione, dal momento che nel giudizio di rinvio l'imputato puo` proporre ogni mezzo di difesa, anche nuovo, purche` "entro i limiti fissati dalla Corte di Cassazione per il giudizio stesso" (art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale), quali quelli che attengono allo jus superveniens o alla legittimita` costituzionale delle norme che il giudice di rinvio e` chiamato ad applicare e dalle quali la cassazione ha tratto il principio di diritto cui egli deve uniformarsi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 544, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullita` assolute derivate da violazione del diritto di difesa incorse nei precedenti giudizi - compreso quello di cassazione - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.. - cfr. S.nn. 138/77 e 11/81.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544, comma terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullità assolute derivate da violazioni del diritto di difesa incorse nei precedenti giudizi, sollevata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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