Corte costituzionale
Sentenza n. 207/1982
Corte cost., sent. 9 dicembre 1982, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/1982
- Data di deposito
- 9 dicembre 1982
- Data di decisione
- 30 novembre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 12, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9283
E' inammissibile per omessa motivazione della rilevanza la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497.
Massima n. 9284
Secondo costante giurisprudenza di merito, il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo e` compatibile con quello di detenzione di arma clandestina nel senso che e` dato commettere l'uno o l'altro reato, ovvero, qualora si tratti di detenzione di arma non denunziata e clandestina, rispondere di entrambi i reati. Alla luce della richiamata costante giurisprudenza, non appare viziata da irrazionalita` la scelta operata dal legislatore, che riguardo a due distinte condotte criminose, ha considerato, nella discrezionalita` delle valutazioni di sua competenza, piu` grave la detenzione di arma non denunciata rispetto alla detenzione di arma denunciata ma "clandestina", ed ha conseguentemente riservato al primo reato un trattamento penale piu` severo di quello comminato per il secondo; fermo restando il loro concorso formale. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, promossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 409 R.O. 1976, 339, 396 e 465 R.O. 1977, 222 e 512 R.O. 1978, 157 e 787 R.O. 1980,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del 23 febbraio 1976 (n. 409 R.O. 1976) del tribunale di Brindisi, del 20 maggio (n. 396 R.O. 1977), 27 maggio (n. 339 R.O. 1977), 10 giugno (n. 465 R.O. 1977) e 31 ottobre 1977 (n. 222 R.O. 1978), nonché del 3 aprile 1978 (n. 512 R.O. 1978) del tribunale di Belluno, degli artt. 9, 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del 25 ottobre 1979 (n. 787 R.O. 1980) del tribunale di Milano, e del 4 febbraio 1980 (n. 157 R.O. 1980) del tribunale di Grosseto, degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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