Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1982

Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1982
Data di deposito
4 febbraio 1982
Data di decisione
19 gennaio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:20

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • art. 3, comma 1, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
  • art. 3, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9457

Nel caso in cui la Corte sollevi dinanzi a se` una questione di legittimita` costituzionale, possono costituirsi nel giudizio di costituzionalita` cosi` instaurato anche quei soggetti che, pur non essendo parti nel giudizio a quo per mancanza di interesse a parteciparvi, acquistano in relazione alla questione di legittimita` costituzionale introdotta dalla Corte, un interesse a resistere. - Sulla costituzione nel giudizio di legittimita` costituzionale, cfr. Ord. 5 dicembre 1956; 31 ottobre 1962; 12 gennaio 1972; 4 luglio 1972.

Massima n. 9458

Il legislatore, in sede di conversione dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580 si e` discostato dai criteri non irragionevoli ai quali esso medesimo aveva dimostrato di volersi attenere, estendendo la possibilita` di immissione nel ruolo dei professori straordinari agli aggregati clinici di cui al R.D.L. n. 794 del 1937, la cui posizione non e` paragonabile a quella delle altre categorie immesse in ruolo ne` per quel che concerne la nomina (affidata a organi amministrativi e secondo i criteri propri di concorsi ospedalieri) ne` per quel che riguarda lo svolgimento della attivita` didattica che risulta priva della autonomia che e` propria dei docenti universitari. E', pertanto, illegittimo l'art. 3, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui consente che siano collocati nel ruolo dei professori con qualifica di straordinario "gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937 n. 794", convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739, per l'irragionevole equiparazione di questa categoria alle altre contemplate nella medesima disposizione.

Massima n. 9459

Le categorie cui l'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766, consente l'immissione nel ruolo dei professori straordinari, senza concorso, e cioe` professori aggregati gia` in servizio, ternati gia` in servizio o compresi in terne ancora valide, vincitori di concorso a professore aggregato, direttori di scuola autonoma di ostetricia, sono costituite da soggetti la cui capacita` scientifica e didattica e` valutata in maniera solo in parte dissimile da quella propria del normale concorso a cattedra. La selezione cui sono, invece, sottoposti gli assistenti ordinari dichiarati maturi in un concorso a cattedra, gli assistenti ordinari incaricati di un insegnamento nelle facolta` di medicina e rivestenti la qualifica di primari ospedalieri, nonche` gli assistenti ordinari incaricati stabilizzati e con libera docenza confermata, e` ben diversa, per finalita` e modalita`, da quella effettuata nei concorsi per il conferimento della qualifica di professore straordinario, sicche` non appare irrazionale l'esclusione al predetto art. 3. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari le categorie suindicate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per l'Università"), nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui consente che siano collocati nel ruolo dei professori con qualifica di straordinario "gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794" ("Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936 fra la regia università di Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del policlinico "Umberto I" "), convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, suddetto - nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari gli assistenti ordinari dichiarati maturi in un concorso a cattedra, gli assistenti ordinari incaricati di un insegnamento nelle facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di primari ospedalieri, nonché gli assistenti ordinari incaricati stabilizzati e con libera docenza confermata - sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze 16 febbraio 1977, 19 aprile 1978 e 3 dicembre 1980 del TAR del Lazio, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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