Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1982
Corte cost., sent. 19 novembre 1982, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1982
- Data di deposito
- 19 novembre 1982
- Data di decisione
- 18 novembre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:195
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 112 del 27 marzo 1980
Parametri
Massime
Massima n. 9570
E' insufficientemente specificato il thema decidendum quando l'ordinanza di rimessione, oscillando tra il piano della legge considerata per intero e il piano della "disposizione" o della "norma", impedisce di cogliere gli esatti termini della questione proposta. In particolare, nel sollevare la questione di legittimita` costituzionale della legge 27 marzo 1980 n. 112, recante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita` giuridica degli istituti di patronato cui veniva riconosciuta la natura di enti privati (in difformita` dalla giurisprudenza formatasi che era uniforme nell'attribuire ai detti istituti natura pubblica), il giudice a quo, mentre si duole della indebita ingerenza del legislatore (nei procedimenti penali in corso per concorso in peculato a carico degli amministratori dei predetti organismi) mediante l'adozione di una legge interpretativa diretta a neutralizzare gli effetti delle decisioni pronunciate dall'autorita` giudiziaria ordinaria, ha omesso di compiere la necessaria indagine volta a stabilire se la legge stessa sia riconducibile o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., e quindi applicabile al procedimento penale in corso quale legge piu` favorevole al reo. Vale pertanto a determinare una ragione di inammissibilita` della questione, per omessa individuazione dell'oggetto della denunzia, il tenore dell'ordinanza che non contesta la privatizzazione ex nunc degli istituti di patronato (art. 1), ma la sola retroattivita` della introdotta disciplina di natura interpretativa, sicche` risulta persino incerto se lo stesso art. 1 della legge resti coinvolto nella sua interezza nel dubbio di costituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge 27 marzo 1980 n. 112, in riferimento all'art. 104, comma primo, Cost., e per eccesso di potere legislativo). cfr. Sentt. nn. 118/57, 77/64, 175/74, 152/82.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, sollevata per eccesso di potere legislativo e in relazione all'art. 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza emessa l'11 dicembre 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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