Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1982

Corte cost., sent. 19 novembre 1982, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
195/1982
Data di deposito
19 novembre 1982
Data di decisione
18 novembre 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:195

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 112 del 27 marzo 1980

Parametri

Massime

Massima n. 9570

E' insufficientemente specificato il thema decidendum quando l'ordinanza di rimessione, oscillando tra il piano della legge considerata per intero e il piano della "disposizione" o della "norma", impedisce di cogliere gli esatti termini della questione proposta. In particolare, nel sollevare la questione di legittimita` costituzionale della legge 27 marzo 1980 n. 112, recante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita` giuridica degli istituti di patronato cui veniva riconosciuta la natura di enti privati (in difformita` dalla giurisprudenza formatasi che era uniforme nell'attribuire ai detti istituti natura pubblica), il giudice a quo, mentre si duole della indebita ingerenza del legislatore (nei procedimenti penali in corso per concorso in peculato a carico degli amministratori dei predetti organismi) mediante l'adozione di una legge interpretativa diretta a neutralizzare gli effetti delle decisioni pronunciate dall'autorita` giudiziaria ordinaria, ha omesso di compiere la necessaria indagine volta a stabilire se la legge stessa sia riconducibile o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., e quindi applicabile al procedimento penale in corso quale legge piu` favorevole al reo. Vale pertanto a determinare una ragione di inammissibilita` della questione, per omessa individuazione dell'oggetto della denunzia, il tenore dell'ordinanza che non contesta la privatizzazione ex nunc degli istituti di patronato (art. 1), ma la sola retroattivita` della introdotta disciplina di natura interpretativa, sicche` risulta persino incerto se lo stesso art. 1 della legge resti coinvolto nella sua interezza nel dubbio di costituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge 27 marzo 1980 n. 112, in riferimento all'art. 104, comma primo, Cost., e per eccesso di potere legislativo). cfr. Sentt. nn. 118/57, 77/64, 175/74, 152/82.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, sollevata per eccesso di potere legislativo e in relazione all'art. 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza emessa l'11 dicembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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