Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1982

Corte cost., sent. 10 novembre 1982, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/1982
Data di deposito
10 novembre 1982
Data di decisione
25 ottobre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge n. 824 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 9783

L'estensione dei benefici combattentistici ai militari delle forze armate - prevista dalla l. 9 ottobre 1971 n. 824 - opera solo nelle ipotesi in cui il trattenimento in servizio, per espresso dettato di diritto positivo, costituisce rapporto di impiego, e non quindi nei confronti degli ufficiali in posizione ausiliaria ne` di quelli iscritti nel ruolo d'onore che non sono legati all'amministrazione militare da un rapporto di pubblico impiego. In difetto del comune presupposto del rapporto di pubblico impiego nelle ipotesi considerate manca il presupposto della eguaglianza od omogeneita` delle situazioni in raffronto e quindi non puo` parlarsi di irrazionale disparita` di trattamento. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 comma primo della legge 9 ottobre 1971 n. 824, sollevata nell'assunto che l'esclusione dai benefici combattentistici degli ufficiali in posizione ausiliaria e di quelli del ruolo d'onore violerebbe il principio di eguaglianza rispetto al diverso trattamento riservato: a) agli ufficiali in servizio permanente effettivo; b) agli impiegati civili non di ruolo; c) agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta` stabiliti per i pari grado del servizio permanente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionate dell'art. 5, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze 12 novembre 1976, 17 febbraio 1978, 10 aprile 1979 e dalla Corte dei conti con l'ordinanza 27 aprile 1979 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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