Corte costituzionale
Sentenza n. 170/1982
Corte cost., sent. 26 ottobre 1982, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/1982
- Data di deposito
- 26 ottobre 1982
- Data di decisione
- 19 ottobre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, comma 2, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 80, comma 2, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 72, comma 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 71, comma 4, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 72, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 71, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 83, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 9267
E' inammissibile, per mancata indicazione del thema decidendi, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 72 commi primo e secondo e 80 comma secondo, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 in materia di modica quantita` di sostanze stupefacenti.
Massima n. 9268
Nel punire la accumulazione di quantita` di stupefacenti, anche quando se ne possa ipotizzare la destinazione ad uso personale, il legislatore ha avuto di mira l'oggettiva pericolosita` della condotta, possibile fomite di ulteriori delitti, rimesso com'e` l'uso soltanto personale ad una scelta del tutto libera e sempre modificabile da parte del detentore. Pertanto non e` fondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 71, comma quarto, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Massima n. 9269
Ragionevolmente il legislatore ha inteso punire, senza distinguere tra importazione di modiche e di non modiche quantita`, comportamenti idonei ad accrescere il quantitativo di sostanze stupefacenti presenti nel territorio nazionale e quindi di ancor maggiore pericolosita` che non quelli attinenti alla mera circolazione del quantitativo preesistente. Cosi` operando inoltre si e` adempiuto a precisi obblighi internazionali, secondo cui lo Stato era ed e` impegnato a punire qualsiasi forma di importazione di sostanze stupefacenti. Ne` e` censurabile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, salvo il caso di palese irrazionalita`, la misura della pena comminata dalle norme denunziate, prevista peraltro con un'ampia possibilita` di variazione tra il minimo e il massimo, di modo che se ne possa adeguare l'entita` al caso concreto. Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale, degli artt. 71, 72 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Massima n. 9270
E' riservata al potere discrezionale del legislatore la valutazione della nocivita` delle droghe, valutazione i cui risultati non sono sindacabili dalla Corte, a meno che non ne sia evidente l'arbitrarieta`. Le convenzioni internazioni, che hanno ricevuto la piu` larga adesione e alle quali l'Italia si e` obbligata ad adempiere, includono la cannabis indica nelle sostanze stupefacenti la cui diffusione va inibita e penalmente sanzionata. Va del pari ritenuto inconferente il richiamo alla nocivita` dell'uso di bevande alcooliche, dovendosi ritenere che il legislatore, nel nostro contesto storico sociale, abbia ragionevolmente apprezzato l'entita` del danno che per l'ordinato vivere sociale comporta l'uso di tali bevande col penalizzare soltanto l'ubriachezza manifesta (sent. n. 104 del 1982). Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 71, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara:
1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 72, primo e secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
2) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71,72 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71, quarto comma, anche in relazione al primo, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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