Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1982

Corte cost., sent. 26 ottobre 1982, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/1982
Data di deposito
26 ottobre 1982
Data di decisione
19 ottobre 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 72, comma 2, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 80, comma 2, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 72, comma 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 71, comma 4, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 72, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 71, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 83, legge n. 685 del 22 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 9267

E' inammissibile, per mancata indicazione del thema decidendi, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 72 commi primo e secondo e 80 comma secondo, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 in materia di modica quantita` di sostanze stupefacenti.

Massima n. 9268

Nel punire la accumulazione di quantita` di stupefacenti, anche quando se ne possa ipotizzare la destinazione ad uso personale, il legislatore ha avuto di mira l'oggettiva pericolosita` della condotta, possibile fomite di ulteriori delitti, rimesso com'e` l'uso soltanto personale ad una scelta del tutto libera e sempre modificabile da parte del detentore. Pertanto non e` fondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 71, comma quarto, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Massima n. 9269

Ragionevolmente il legislatore ha inteso punire, senza distinguere tra importazione di modiche e di non modiche quantita`, comportamenti idonei ad accrescere il quantitativo di sostanze stupefacenti presenti nel territorio nazionale e quindi di ancor maggiore pericolosita` che non quelli attinenti alla mera circolazione del quantitativo preesistente. Cosi` operando inoltre si e` adempiuto a precisi obblighi internazionali, secondo cui lo Stato era ed e` impegnato a punire qualsiasi forma di importazione di sostanze stupefacenti. Ne` e` censurabile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, salvo il caso di palese irrazionalita`, la misura della pena comminata dalle norme denunziate, prevista peraltro con un'ampia possibilita` di variazione tra il minimo e il massimo, di modo che se ne possa adeguare l'entita` al caso concreto. Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale, degli artt. 71, 72 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Massima n. 9270

E' riservata al potere discrezionale del legislatore la valutazione della nocivita` delle droghe, valutazione i cui risultati non sono sindacabili dalla Corte, a meno che non ne sia evidente l'arbitrarieta`. Le convenzioni internazioni, che hanno ricevuto la piu` larga adesione e alle quali l'Italia si e` obbligata ad adempiere, includono la cannabis indica nelle sostanze stupefacenti la cui diffusione va inibita e penalmente sanzionata. Va del pari ritenuto inconferente il richiamo alla nocivita` dell'uso di bevande alcooliche, dovendosi ritenere che il legislatore, nel nostro contesto storico sociale, abbia ragionevolmente apprezzato l'entita` del danno che per l'ordinato vivere sociale comporta l'uso di tali bevande col penalizzare soltanto l'ubriachezza manifesta (sent. n. 104 del 1982). Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 71, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 72, primo e secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71,72 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71, quarto comma, anche in relazione al primo, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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