Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1982
Corte cost., sent. 22 ottobre 1982, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1982
- Data di deposito
- 22 ottobre 1982
- Data di decisione
- 19 ottobre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 697, codice penale
- art. 5, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 12, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 7, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 699, codice penale
- art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
Parametri
Massime
Massima n. 11626
E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p. come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974 e dagli artt. 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata per relationem ad altra ordinanza di altro giudice.
Massima n. 11627
L'inapplicabilita` all'ipotesi di porto abusivo di armi da punta e da taglio della diminuente di cui all'art. 5 della l. n. 895 del 1967, prevista per le armi da guerra e comuni da sparo, non determina una irragionevole discriminazione in danno di ipotesi criminose meno gravi, ove si consideri nel suo complesso il trattamento sanzionatorio delle due ipotesi: il porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo determina una fattispecie delittuosa mentre il porto di armi da taglio e da punta e` considerato reato contravvenzionale, la cui sanzione detentiva non e` accompagnata dalla previsione di una pena patrimoniale di consistente entita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p., 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 697 e 699 C.P., e successive modificazioni contenute nelle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dal Pretore di Chiavenna;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 697 e 699 C.P., 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle tre ordinanze emesse il 22 giugno 1976 dal Pretore di Chiavenna e dall'ordinanza emessa l'8 giugno 1979 dal Pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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