Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1982

Corte cost., sent. 22 ottobre 1982, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1982
Data di deposito
22 ottobre 1982
Data di decisione
19 ottobre 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 697, codice penale
  • art. 5, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 12, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 7, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 699, codice penale
  • art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 11626

E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p. come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974 e dagli artt. 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata per relationem ad altra ordinanza di altro giudice.

Massima n. 11627

L'inapplicabilita` all'ipotesi di porto abusivo di armi da punta e da taglio della diminuente di cui all'art. 5 della l. n. 895 del 1967, prevista per le armi da guerra e comuni da sparo, non determina una irragionevole discriminazione in danno di ipotesi criminose meno gravi, ove si consideri nel suo complesso il trattamento sanzionatorio delle due ipotesi: il porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo determina una fattispecie delittuosa mentre il porto di armi da taglio e da punta e` considerato reato contravvenzionale, la cui sanzione detentiva non e` accompagnata dalla previsione di una pena patrimoniale di consistente entita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p., 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 697 e 699 C.P., e successive modificazioni contenute nelle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dal Pretore di Chiavenna;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 697 e 699 C.P., 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle tre ordinanze emesse il 22 giugno 1976 dal Pretore di Chiavenna e dall'ordinanza emessa l'8 giugno 1979 dal Pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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