Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1982
Corte cost., sent. 22 ottobre 1982, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1982
- Data di deposito
- 22 ottobre 1982
- Data di decisione
- 19 ottobre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 58, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
- art. 7, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 2, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
Parametri
Massime
Massima n. 11623
E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata con riferimento ad ordinanza emessa da altro giudice, senza indicazione dei termini della fattispecie concreta.
Massima n. 11624
E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perche` trattasi di atto privo di forza di legge.
Massima n. 11625
L'equiparazione della sanzione prevista per l'omissione originaria della denuncia di un'arma a quella stabilita per mancata reiterazione della denuncia nel luogo di nuova residenza non e` irragionevole e pertanto non contrasta con l'art. 3 della Costituzione poiche` le condizioni oggettive e soggettive delle due infrazioni non sono cosi` profondamente diverse come vorrebbero i giudici a quibus: motivi di ordine pubblico richiedono che sia conosciuto sia chi detiene l'arma sia il luogo in cui la detiene, in funzione della necessita` di intervenire tempestivamente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, 2 e 7 della l. 2 ottobre 1967 n. 895, 10 e 14 della l. 14 ottobre 1974 n. 497 in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza emessa il 27 settembre 1978 dal Pretore di Montefiascone;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze emesse il 5 maggio 1980 dal Tribunale di Teramo e il giugno 1980 dal Tribunale di Rovigo;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze emesse il 28 ottobre 1976 e il 19 giugno 1980 dal Tribunale di Rovigo, il 20 luglio 1979, il 9 luglio 1979, il 5 ottobre 1979 ed il 3 ottobre 1980 dal Tribunale di Macerata, il 5 maggio 1980 dal Tribunale di Teramo ed il 28 maggio 1980 dal Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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