Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1982

Corte cost., sent. 2 febbraio 1982, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1982
Data di deposito
2 febbraio 1982
Data di decisione
13 gennaio 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 847 del 27 maggio 1929
  • art. 16, legge n. 847 del 27 maggio 1929
  • art. 7, ultimo co., legge n. 847 del 27 maggio 1929

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 10028

Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni, ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita` al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita` costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa. (Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

Massima n. 10029

Il riesame che la Corte suole richiedere al giudice a quo nella ipotesi di ius superveniens, non puo` estendersi alla diversa ipotesi di circostanze di fatto sopravvenute nelle vicende del processo a quo: il giudizio di legittimita` costituzionale, svolgendosi non nell'interesse privato ma pubblico, una volta validamente instaurato acquisisce un'autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui per qualsiasi causa sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso (art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Massima n. 10030

Per il compimento della scelta del rito matrimoniale (civile o canonico) e` richiesto il possesso della piena capacita`, alla stregua delle leggi dello Stato, la quale puo` essere riconosciuta, in mancanza di specifica norma che stabilisca un'eta` diversa, solo a chi abbia acquistato, con la maggiore eta`, la piena capacita` di agire, essendo stata elevata dal legislatore l'eta` matrimoniale in funzione dell'importanza del vincolo, richiedente, per essere assunto, maturita` non solo fisico-sessuale, ma anche psichica. Non puo`, quindi, procedersi alla trascrizione, con conseguente attribuzione di effetti civili, di matrimonio canonico celebrato da persona che, per difetto dell'eta` prescritta dalla legge dello Stato, non aveva la imprescindibile capacita` di procedere alla libera scelta; ne` la deroga al principio di eguaglianza puo` ritenersi giustificata per effetto dell'art. 7 della Costituzione, mancando il possesso della piena capacita` da parte di chi procede alla scelta del rito. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile (rimanendo con cio` assorbita la questione relativa all'art. 16 della stessa legge). - cfr. S.n. 32/1971.

Massima n. 10031

Per evitare la palese irrazionalita` della diversa disciplina che, a seguito della dichiarata illegittimita` costituzionale in parte qua dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, verrebbe ad instaurarsi tra opposizione post nuptias (che potra` fondarsi anche sulla causa di cui all'art. 84 cod. civ.) e opposizione ante nuptias (per la quale cio` non sarebbe consentito), va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale, l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui non dispone che l'autorita` giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti al n. 353 R.O. 1977 ed ai nn. 278 e 465 R.0. 1978,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 28 febbraio 1977 (n. 353 R.O. 1977) dal tribunale per i minorenni di Roma, degli artt. 12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio);

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del, codice civile;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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