Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1982

Corte cost., sent. 29 luglio 1982, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/1982
Data di deposito
29 luglio 1982
Data di decisione
21 luglio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 348, codice di procedura penale 1930
  • art. 80, legge n. 865 del 22 dicembre 1975
  • art. 82, legge n. 865 del 22 dicembre 1975
  • art. 465, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 11621

L'obbligo di testimoniare, previsto dall'art. 82 della l. n. 865 del 1975, a carico di coloro che sono stati dichiarati non punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'art. 80 della stessa legge, in deroga al divieto di cui agli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale, divieto riconosciuto razionale dalla stessa Corte con sentenze nn. 201 del 1974 e 154 del 1973, non e` censurabile per irragionevolezza perche`: a) la razionalita` di una norma non deve essere intesa come inderogabilita` della stessa; b) il tossicodipendente dichiarato non punibile deve essere assimilato alla persona offesa dal reato, che e` tenuta a testimoniare anche se coimputata rispetto ad uno dei reati commessi; c) la dichiarazione di non punibilita` pronunciata a norma dell'art. 98 legge citata, non avendo natura giurisdizionale renderebbe inapplicabile il divieto di testimoniare, non avendo gli interessati assunto la qualita` di imputati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80 della legge n. 865 del 1975 in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - cfr. S.nn. 154/73, 201/74 e 158/82.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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