Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1982
Corte cost., sent. 29 luglio 1982, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1982
- Data di deposito
- 29 luglio 1982
- Data di decisione
- 21 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 348, codice di procedura penale 1930
- art. 80, legge n. 865 del 22 dicembre 1975
- art. 82, legge n. 865 del 22 dicembre 1975
- art. 465, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 11621
L'obbligo di testimoniare, previsto dall'art. 82 della l. n. 865 del 1975, a carico di coloro che sono stati dichiarati non punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'art. 80 della stessa legge, in deroga al divieto di cui agli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale, divieto riconosciuto razionale dalla stessa Corte con sentenze nn. 201 del 1974 e 154 del 1973, non e` censurabile per irragionevolezza perche`: a) la razionalita` di una norma non deve essere intesa come inderogabilita` della stessa; b) il tossicodipendente dichiarato non punibile deve essere assimilato alla persona offesa dal reato, che e` tenuta a testimoniare anche se coimputata rispetto ad uno dei reati commessi; c) la dichiarazione di non punibilita` pronunciata a norma dell'art. 98 legge citata, non avendo natura giurisdizionale renderebbe inapplicabile il divieto di testimoniare, non avendo gli interessati assunto la qualita` di imputati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80 della legge n. 865 del 1975 in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - cfr. S.nn. 154/73, 201/74 e 158/82.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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