Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1982

Corte cost., sent. 27 luglio 1982, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/1982
Data di deposito
27 luglio 1982
Data di decisione
8 luglio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 11436

Il diverso trattamento giuridico dell'insolvenza commerciale rispetto all'insolvenza civile, in relazione alle eventuali conseguenze penali previste solo per la prima, dipende da una scelta discrezionale del legislatore non sindacabile dalla Corte. Il differente trattamento dell'imprenditore in bonis rispetto a quello fallito, in riferimento alla omissione delle scritture contabili e` giustificato per la mancanza di identita` di situazione giuridica dei due soggetti, in quanto per l'imprenditore fallito la tenuta della contabilita` ha la funzione di individuazione dei beni compresi nella massa fallimentare, di identificazione dei creditori concorsuali e degli atti pregiudizievoli agli stessi, mentre per l'imprenditore in bonis essa ha rilievo solo ad effetti probatori. L'irrilevanza delle dimensioni dell'impresa sociale e del suo carattere commerciale od artigiano, ai fini del reato di bancarotta semplice, e` conseguenza di un bilanciamento di interessi tra gestione sociale e natura artigianale che implica la soluzione di problemi socio-economici e giuridico-formali, i quali non possono essere inquadrati nello schema della uguaglianza di trattamento, perche` dipendono dalla prevalenza che si dia alla natura artigianale o alla gestione sociale. - V. sent. nn. 110/1972, 93/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma secondo r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., con ordinanza 15 settembre 1977 (n. 481 R.O. 1977) del Pretore di Brindisi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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