Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1982
Corte cost., sent. 27 luglio 1982, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1982
- Data di deposito
- 27 luglio 1982
- Data di decisione
- 8 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11436
Il diverso trattamento giuridico dell'insolvenza commerciale rispetto all'insolvenza civile, in relazione alle eventuali conseguenze penali previste solo per la prima, dipende da una scelta discrezionale del legislatore non sindacabile dalla Corte. Il differente trattamento dell'imprenditore in bonis rispetto a quello fallito, in riferimento alla omissione delle scritture contabili e` giustificato per la mancanza di identita` di situazione giuridica dei due soggetti, in quanto per l'imprenditore fallito la tenuta della contabilita` ha la funzione di individuazione dei beni compresi nella massa fallimentare, di identificazione dei creditori concorsuali e degli atti pregiudizievoli agli stessi, mentre per l'imprenditore in bonis essa ha rilievo solo ad effetti probatori. L'irrilevanza delle dimensioni dell'impresa sociale e del suo carattere commerciale od artigiano, ai fini del reato di bancarotta semplice, e` conseguenza di un bilanciamento di interessi tra gestione sociale e natura artigianale che implica la soluzione di problemi socio-economici e giuridico-formali, i quali non possono essere inquadrati nello schema della uguaglianza di trattamento, perche` dipendono dalla prevalenza che si dia alla natura artigianale o alla gestione sociale. - V. sent. nn. 110/1972, 93/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma secondo r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., con ordinanza 15 settembre 1977 (n. 481 R.O. 1977) del Pretore di Brindisi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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