Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1982

Corte cost., sent. 27 luglio 1982, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/1982
Data di deposito
27 luglio 1982
Data di decisione
8 luglio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:140

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9266

La riserva di legge sancita nell'art. 25, ultimo comma, Cost., demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti l'applicazione delle misure di sicurezza: sicche` rientra nella discrezionalita` del legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso concreto. E' agevole riconoscere il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosita` criminale che si esprime nell'abitualita` nel delitto. In essa, il giudizio prognostico - e quindi fondato, anche testualmente (art. 203 c.p.) su criteri probabilistici - circa la commissione di nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame e` desunto non dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi gia` giudizialmente accertati e ritenuti di una certa gravita` (in ragione della pena complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto temporale siginificativo ai fini di tale giudizio e dall'essere, in quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica capacita` criminale. E' quindi ragionevole - come la Corte ha gia` avuto modo di rilevare (cfr. sentt. nn. 168 del 1962 e 19 del 1974) - che a tale combinazione di elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale" - e che percio` ne tragga - cosi` garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio vincolante. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. pen. sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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