Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1982
Corte cost., sent. 14 luglio 1982, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1982
- Data di deposito
- 14 luglio 1982
- Data di decisione
- 7 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, penult.co., codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
- legge n. 62 del 14 febbraio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9510
L'ipotesi di chi guida senza essere munito di patente di guida e quella di chi, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, hanno in comune la presunzione di pericolo derivante dalla mancanza, al posto di guida o al posto di fianco al guidatore, di una persona esperta, munita di patente. In entrambe le ipotesi il bene tutelato e` il preminente interesse all'incolumita` di tutti i partecipanti alla circolazione stradale, bene che non corre minor rischio se alla guida, senza istruttore a fianco, si ponga chi abbia l'autorizzazione ad esercitarsi, anziche` chi non l'abbia. Non e` pertanto irragionevole la previsione della stessa pena per le due ipotesi, configurandosi entrambe le fattispecie pur sempre come guida senza patente e senza istruttore, tanto piu` che la pena edittale prevista consente al giudice di graduare la pena, commisurandola alle circostanze delle singole fattispecie. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 83, penultimo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., ed in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, dello stesso t.u.). - cfr. sent. n. 54/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, penultimo comma, in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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