Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1982
Corte cost., sent. 8 luglio 1982, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1982
- Data di deposito
- 8 luglio 1982
- Data di decisione
- 30 giugno 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 1407 del 27 novembre 1956
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10001
La considerazione della discriminazione rispetto alle altre categorie di superstiti che ha condotto la Corte - fermo l'ordine di precedenza di cui all'art. 12 l. n. 46 del 1958 - a dichiarare illegittima, con la sentenza n. 82 del 1973, la mancata induzione dei collaterali permanentemente inabili e conviventi a carico tra le categorie di superstiti dell'impiegato aventi diritto all'indennita` di buonuscita vale, a maggior ragione, per i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto, che fruiscono della pensione di riversibilita` con precedenza sui collaterali. Essendo priva di efficacia retroattiva la sopravvenuta norma in cui all'art. 5 d.P.R. n. 1032 del 1973, che riconosce tale diritto, si impone la declaratoria d'illegittimita` costituzionale della disposizione anteriore (analogamente a quanto deciso con sent. n. 110 del 1981 a proposito dell'indennita` premio di servizio). - cfr. SS. nn. 82/1973, 110/1981
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, sostitutivo dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello stato), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità di buonuscita, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 12, penultimo ed ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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