Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1982

Corte cost., sent. 8 luglio 1982, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1982
Data di deposito
8 luglio 1982
Data di decisione
30 giugno 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 1407 del 27 novembre 1956
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10001

La considerazione della discriminazione rispetto alle altre categorie di superstiti che ha condotto la Corte - fermo l'ordine di precedenza di cui all'art. 12 l. n. 46 del 1958 - a dichiarare illegittima, con la sentenza n. 82 del 1973, la mancata induzione dei collaterali permanentemente inabili e conviventi a carico tra le categorie di superstiti dell'impiegato aventi diritto all'indennita` di buonuscita vale, a maggior ragione, per i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto, che fruiscono della pensione di riversibilita` con precedenza sui collaterali. Essendo priva di efficacia retroattiva la sopravvenuta norma in cui all'art. 5 d.P.R. n. 1032 del 1973, che riconosce tale diritto, si impone la declaratoria d'illegittimita` costituzionale della disposizione anteriore (analogamente a quanto deciso con sent. n. 110 del 1981 a proposito dell'indennita` premio di servizio). - cfr. SS. nn. 82/1973, 110/1981

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, sostitutivo dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello stato), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità di buonuscita, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 12, penultimo ed ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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