Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1982
Corte cost., sent. 10 giugno 1982, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1982
- Data di deposito
- 10 giugno 1982
- Data di decisione
- 21 maggio 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 15 settembre 1977
- art. 2, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11618
Ai fini della comparazione del trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi per i quali non e` prevista la possibilita` di escludere la pericolosita` per la persona rispetto alle armi ad aria compressa, non ci si puo` limitare alla differenza risultante dalla formulazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110, del 1975, occorrendo valutare, invece, la disciplina complessiva vigente nella materia. Ed, in specie, il quinto comma dello stesso art. 2 il quale espressamente esclude l'applicabilita` delle disposizioni sanzionatorie relative alla detenzione ed al porto delle armi "nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e` previsto da disposizioni legislative o regolamentari", nonche` il primo comma dell'art. 5 del d.P.R. 15 settembre 1977 n. 533 per il quale le disposizioni relative alla detenzione e al porto delle armi si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego e` previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti". (Non fondatezza della questione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo Comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle altre ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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