Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1982

Corte cost., sent. 10 giugno 1982, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1982
Data di deposito
10 giugno 1982
Data di decisione
21 maggio 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 15 settembre 1977
  • art. 2, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11618

Ai fini della comparazione del trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi per i quali non e` prevista la possibilita` di escludere la pericolosita` per la persona rispetto alle armi ad aria compressa, non ci si puo` limitare alla differenza risultante dalla formulazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110, del 1975, occorrendo valutare, invece, la disciplina complessiva vigente nella materia. Ed, in specie, il quinto comma dello stesso art. 2 il quale espressamente esclude l'applicabilita` delle disposizioni sanzionatorie relative alla detenzione ed al porto delle armi "nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e` previsto da disposizioni legislative o regolamentari", nonche` il primo comma dell'art. 5 del d.P.R. 15 settembre 1977 n. 533 per il quale le disposizioni relative alla detenzione e al porto delle armi si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego e` previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti". (Non fondatezza della questione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo Comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle altre ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - Prof.

GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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