Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1982

Corte cost., sent. 27 maggio 1982, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1982
Data di deposito
27 maggio 1982
Data di decisione
20 maggio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 186, ultimo co., codice penale militare di pace
  • art. 189, comma 1, codice penale militare di pace
  • art. 186, comma 2, codice penale militare di pace
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 9698

In tema di sanzioni penali, il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che essa adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano certamente nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo` essere censurato dalla Corte solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di tal che la sanzione comminata risulti irrazionale e arbitraria. (Illegittimita` costituzionale "in parte qua" degli artt. 186, ultimo comma, 189, comma primo, C.P.M.P. e 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.)

Massima n. 9699

Con la sentenza n. 26 del 1979, la Corte ha modificato il regime sanzionatorio per una parte delle fattispecie previste dall'art. 186 C.P.M.P.: in particolare, relativamente ad una delle varie ipotesi di insubordinazione (quella con lesioni gravissime o gravi in danno di superiore ufficiale, che costituisce il perno del trattamento sanzionatorio in materia), alla pena originariamente prevista dal C.P.M.P. si sono sostituite le sanzioni meno gravi previste dal codice penale comune. Con la stessa sentenza, tenuto conto che lo stesso art. 186 C.P.M.P. conteneva ulteriori ipotesi di insubordinazione, la Corte sollecito` un intervento del legislatore diretto a realizzare la necessaria revisione e la organica regolamentazione del trattamento sanzionatorio di tutte le suddette diverse ipotesi. Cio` non si e` verificato e la disarmonia e` stata puntualmente prospettata con nuove ordinanze relativamente alle due ipotesi considerate sull'ultimo comma dell'art. 186, nonche` rispetto alle altre ipotesi di insubordinazione previste dall'art. 189, primo comma, dello stesso C.P.M.P.: ipotesi tutte, per le quali, a seguito del descritto intervento operato dalla Corte, limitatamente al fatto in assoluto piu` grave di insubordinazione, risultano oggi previste, per fatti meno gravi, sanzioni piu` severe di quelle comminate al primo. Cio` trasmoda di certo la ragionevolezza, per ripristinare la quale (unitamente alla coerenza della disciplina) non sussiste altra alternativa se non quella di eliminare, con la pronuncia di incostituzionalita`, le pene estremamente piu` severe previste dal C.P.M.P., siccome divenute incompatibili con quelle applicabili, secondo il codice penale comune, per effetto della richiamata sentenza della Corte. Con la conseguenza, armonica e unitaria, che, per tutte le fattispecie di insubordinazione, vanno applicate le sanzioni previste dalla legge penale comune. (Illegittimita` costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, C.P.M.P., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.) Cfr. sent. n. 26 del 1979.

Massima n. 9700

E' costituzionalmente illegittimo, per illegittimita` conseguenziale ex art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 186, comma secondo, C.P.M.P., limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e` un ufficiale". E' infatti evidente come, nel quadro normativo che risulta dalle altre illegittimita` costituzionali dichiarate in tema di insubordinazione, non puo` trovare posto una disposizione, che, come il suindicato art. 186, comma secondo, fissa la misura della pena in base a un criterio attualmente privo di giustificazione (consegue la estensione anche a tale fattispecie di insubordinazione delle sanzioni previste dalla legge penale comune). (Illegittimita` costituzionale dell'art. 186, comma secondo, C.P.M.P., dichiarata dalla Corte ai sensi dell'art. 27 L. n. 87 del 1953). Cfr. sent. n.26 del 1979

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 ultimo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore è un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non è un ufficiale".

b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non è un ufficiale".

c) Dichiara, in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale".

d) Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare territoriale di Padova per il riesame, secondo la sopravvenuta legge 7 maggio 1981 n. 180, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50, ord. giud. mil. pace, 78 r.d.22 dicembre 1872 n. 1210 sexies, 12 r.d.l. 26 gennaio 1931 n. 122, convertito nella l. 18 giugno 1931 n. 919, 16 r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e 29 r.d. 30 dicembre 1923 n. 2903, sollevate con l'ordinanza in epigrafe n. 90 del 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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