Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1982

Corte cost., sent. 27 maggio 1982, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/1982
Data di deposito
27 maggio 1982
Data di decisione
20 maggio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
  • art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 2, comma 2, lett.a), legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 9991

La funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla pensione minima fa si` che essa non possa tollerare trattamenti differenziati quando la rispettiva ratio discenda da identici presupposti di fatto, cioe` la diminuita capacita` di guadagno per infermita` o per eta`, che rende il soggetto meritevole di eguale protezione. E poiche` l'originario principio del divieto di cumulo fra pensione INPS integrata al minimo ed altri trattamenti previdenziali quando l'importo complessivo delle pensioni cumulate superasse il minimo garantito (art. 2, comma secondo, lett. a) l. n. 1338 del 1962) ha subito numerose deroghe per effetto della successiva legislazione (art. 23 l. n. 153 del 1969) e delle pronuncie di questa Corte (sentenze nn. 230 del 1974 e 263 del 1976), del tutto arbitraria e priva di razionale giustificazione risulta la persistenza dello stesso divieto in situazioni del tutto analoghe e meritevoli della medesima tutela costituzionale. Non vi e` alcun motivo economico e sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in riferimento al minimo vitale, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 34 del 1981. Ed una volta che per i primi e` consentita l'integrazione al minimo della pensione di invalidita` INPS, anche in presenza di altri trattamenti pensionistici che, cumulati con la pensione INPS, superino il minimo garantito, non vi e` motivo perche` tale integrazione debba essere negata a chi si trovi gia` in possesso della medesima pensione diretta dello Stato, solo perche` la pensione di invalidita` e` erogata dalla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni anziche` dalla gestione ordinaria INPS. (Illegittimita` costituzionale dell' art. 1, comma secondo, l. 9 gennaio 1963, n. 9). - cfr. SS. nn. 230/1974, 263/1972, 34/1981

Massima n. 9992

Non sussiste alcuna motivazione economica, o sociale, che valga a spiegare una discriminazione fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nel settore del commercio, in ordine al minimo vitale, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 34 del 1981. Ed una volta che per i primi e` consentita l'integrazione al minimo della pensione invalidita` INPS, anche in presenza di altri trattamenti pensionistici che, cumulati con la pensione INPS, superino il minimo garantito, non vi e` motivo perche` tale integrazione debba essere negata a chi si trovi gia` in possesso della medesima pensione diretta dello Stato, solo perche` la pensione di invalidita` e` erogata dalla gestione speciale commercianti, anziche` della gestione ordinaria INPS. Nessuna pronuncia deve essere adottata, invece, rispetto all'art. 23 della l. 30 aprile 1969, n. 153, che non forma oggetto dell'impugnazione, venendo invocato come semplice elemento di raffronto (avendo derogato per la prima volta, alla regola generale originaria del divieto dell'integrazione al minimo). (Illegittimita` costituzionale dell'art. 19, comma secondo, legge 22 luglio 1966, n. 613).

Massima n. 9993

Stante il diritto all'integrazione della pensione diretta INPS, gia` riconosciuto - allo stato attuale della normativa - ai titolari di pensione diretta dello Stato o di pensione di riversibilita` a carico dello Stato stesso, dell'INPS o di altri fondi, non ha alcuna razionale giustificazione economica e sociale, negare al titolare della medesima pensione statale il diritto ad integrare al minimo la pensione di riversibilita` INPS, che e` strutturalmente di importo inferiore alla pensione diretta. (Illegittimita` costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) l. 12 agosto 1962, n. 1338).

Massima n. 9994

E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 comma secondo, lett. a) della l. 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui esclude il trattamento minimo della pensione di vecchiaia a carico dell'INPS ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato (qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito). Tale disposizione e` stata - infatti - gia` esaminata e dichiarata illegittima, nella parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981. - cfr. S. n. 34/1981

Massima n. 9995

Essendo generica ed insufficiente la motivazione della rilevanza della sollevata questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma secondo lett. a) della l. 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta erogata dal fondo interno INAIL, l'integrazione della pensione diretta a carico dell'INPS, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito, deve disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

d) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Modena con ordinanza n. 882 del 1980, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981.

e) ordina la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alla questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Salerno n. 578 del 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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