Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1982

Corte cost., sent. 14 gennaio 1982, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1982
Data di deposito
14 gennaio 1982
Data di decisione
7 gennaio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 283 del 30 aprile 1962
  • art. 5, lett.g, legge n. 283 del 30 aprile 1962

Parametri

Massime

Massima n. 9687

Nella materia penale - nella quale il principio di legalita` impone la formulazione di fattispecie ben definite, ciascuna accompagnata dalla relativa sanzione - il principio di eguaglianza non puo` essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre; cio` specie in un sistema quale il nostro, ispirato alla preferenza per pene edittali determinate fra un minimo e un massimo. Percio` - posto che la configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, implicando scelte di valore, appartengono alla politica legislativa - solo le sperequazioni ingiustificate possono concretare un arbitrio del legislatore lesivo del principio di eguaglianza. Il che non si verifica nel caso delle due fattispecie contravvenzionali di cui alla lett.g L. n. 283 del 1962 (aggiunta ai prodotti alimentari di additivi chimici di qualunque natura non autorizzati - aggiunta agli stessi prodotti di additivi chimici autorizzati, ma senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego), sanzionate dal successivo art. 6, co. quarto con con identica pena. Per entrambe infatti il legislatore ha fissato ad una soglia anticipata la tutela penale della salute, prescindendo dal pericolo cui in concreto puo` dar luogo l'impiego di determinati additivi: pericolo che non discende automaticamente e necessariamente dal solo fatto che l'uso di uno specifico additivo non sia stato autorizzato dal Ministro della Sanita`; e viceversa non e` escluso, quanto meno con riferimento a un soggetto determinato, dall'uso di un additivo autorizzato. Le due fattispecie, configurate ai fini della tutela di un medesimo bene, che si vuole realizzata ad una soglia determinata, prendono in considerazione condotte, non solo non radicalmente fra loro diverse, ma che sopratutto si estrinsecano nella inosservanza delle prescrizioni poste dal legislatore a quei fini. Non e` quindi ne` ingiustificata ne` arbitraria la previsione per entrambe di una stessa pena da determinarsi dal giudice, nell'esercizio della propria discrezionalita`, fra un minimo e un massimo. (Non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 lett.g, e 6 L. 30 aprile 1962 n. 283, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) Cfr. sent. n. 99/79

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 lettera g) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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