Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1982
Corte cost., ord. 13 maggio 1982, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1982
- Data di deposito
- 13 maggio 1982
- Data di decisione
- 7 maggio 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 58 del 12 marzo 1981
Parametri
Massime
Massima n. 14541
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4), nella parte in cui esclude dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione giudiziale. Nelle more e' infatti sopravvenuta la legge 6 agosto 1981, n. 456 (entrata in vigore il 26 agosto 1981), il cui art. 2 quinquies, comma terzo, dispone che "nelle regioni Basilicata e Campania e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio", risultando pertanto incompatibile con l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, in quanto subordina la sospensione delle procedure di sfratti promosse in forza di verbali di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 non fa menzione, la cui sussistenza compete al giudice di merito accertare, cosi' come spetta ad esso verificare se la incompatibilita' tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorita' della norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 456/1981 (26 agosto 1981), il tutto in considerazione anche del decimo comma, aggiunto, con la legge 25 marzo 1982, n. 94 di conversione, all'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, a tenor del quale "nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, e' sospesa fino al 31 dicembre 1982". - O. n. 56/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli, Sezione VII civile - Esecuzioni, perché provveda a nuovo esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58, tenendo conto dei sopravvenuti artt. 2 quinquies, comma terzo, della legge 6 agosto 1981, n. 456, e 10, ultimo comma, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 conv., con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRMCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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