Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1982

Corte cost., ord. 1° aprile 1982, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
68/1982
Data di deposito
1° aprile 1982
Data di decisione
26 marzo 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14536

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, "nella parte in cui consente che sia tassato anche l'incremento di valore dovuto esclusivamente a svalutazione monetaria", per preteso contrasto con l'art. 53, comma primo, Cost., postoche': la Corte si e' gia' pronunciata in proposito, dichiarando la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643/1972, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla detta decisione la disciplina normativa dell'IN.V.IM. e' stata modificata con decreto-legge 12 dicembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); di conseguenza, si rende necessario che la Commissione tributaria rimettente accerti se, ed in quale misura, la questione sollevata sia tuttora rilevante. - S. n. 126/1979; O. n. 75/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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