Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/1982
Corte cost., ord. 3 marzo 1982, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/1982
- Data di deposito
- 3 marzo 1982
- Data di decisione
- 12 febbraio 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, di convers, legge n. 58 del 12 marzo 1981
- decreto-legge n. 4 del 8 gennaio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 14532
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4), nella parte in cui esclude dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione. Nelle more e' infatti sopravvenuta la legge 6 agosto 1981, n. 456 (entrata in vigore il 26 agosto 1981), il cui art. 2 quinquies, comma primo, dispone che "nelle regioni Basilicata e Campania e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio", risultando pertanto incompatibile con l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, in quanto subordina la sospensione delle procedure di sfratto promosse in forza di verbali di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 non fa menzione, la cui sussistenza compete al giudice di merito accertare, cosi' come spetta ad esso verificare se la incompatibilita' tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorita' della norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 456/1981 (26 agosto 1981). - O. nn. 95/1982.
Massima n. 14533
Se e' vero che la Corte, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, deve farsi carico anche delle norme sopravvenute che in qualche guisa incidano sull'autorita' della disposizione impugnata, e' pur vero pero' che la "utilita'" dello scrutinio di conformita' al dedotto parametro di costituzionalita' della disposizione impugnata non puo' non essere valutata con riferimento al tempo dell'ordinanza di rimessione. - S. n. 53/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Casoria affinché proceda a nuovo esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, tenendo conto del sopravvenuto art. 2 quinquies, comma terzo della legge 6 agosto 1981 n. 456.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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