Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1982

Corte cost., ord. 22 dicembre 1982, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/1982
Data di deposito
22 dicembre 1982
Data di decisione
13 dicembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 26, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 71, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 28, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 72, legge n. 685 del 22 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 14251

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui dette norme assoggettano allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantita' di sostanza stupefacente e chi ne coltivi quantita' non modiche, in quanto la coltivazione e' comportamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti nel territorio nazionale non essendo, peraltro, valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione relativa agli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento sanzionatorio per chi importa quantita' modiche o non modiche di sostanze stupefacenti, perche' gia' decisa con la sent. n. 170 del 1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente infondata:

1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

questioni promosse dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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