Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1982

Corte cost., ord. 9 dicembre 1982, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
216/1982
Data di deposito
9 dicembre 1982
Data di decisione
30 novembre 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:216

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14572

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 cod. pen. (modif. dall'art. 11 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220), riguardante la sospensione condizionale della pena, sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto: non spiegando effetti sul disposto delle norme impugnate la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 136 stesso codice che consentiva, in caso di inadempienza, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, verrebbe a verificarsi manifesta disparita' fra imputati che, nelle stesse condizioni, vengono tratti a giudizi separati per ciascuna imputazione, e quelli che vengono citati in un unico procedimento, dato che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., una precedente condanna a pena pecuniaria non e' invece ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena in un successivo giudizio; d'altra parte, analoga disparita', correlata alle condizioni economiche dell'imputato, verrebbe a verificarsi in ordine all'oblazione, unico istituto che consentirebbe di superare le denunciate difficolta' in ipotesi di procedimenti riuniti. La sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale", ha infatti depenalizzato all'art. 35 tutte le violazioni, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, per cui s'impone da parte del giudice a quo il riesame della situazione denunziata alla luce della nuova normativa. - S. n. 131/1979, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 136 cod. pen.. La Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite ha deciso che tale pronuncia non spiega effetti sul disposto dell'art. 163 cod. pen., fino a quando non vi sara' stata eventuale specifica ulteriore decisione della Corte costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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