Corte costituzionale
Ordinanza n. 191/1982
Corte cost., ord. 17 novembre 1982, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 191/1982
- Data di deposito
- 17 novembre 1982
- Data di decisione
- 8 novembre 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 117, regio decreto legge n. 1933 del 19 ottobre 1938
Parametri
Massime
Massima n. 14558
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 43 Cost. - dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), ai sensi del quale "e' proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico" e "colui che offre la riffa e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila"; questione prospettata in quanto la configurazione come reato finanziario, sia pur solo contravvenzionale, dell'esercizio della riffa mirerebbe a tutelare il monopolio dello Stato relativamente al gioco del lotto, e pertanto contrasterebbe con il succitato articolo della Costituzione, il quale riconosce alla legge il potere di "riservare originariamente o trasferire allo Stato determinate imprese o categorie di imprese solo a fini di utilita' generale", e precisamente solo se "si riferiscano a servizi pubblici essenziali o fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale". Posteriormente all'ordinanza di rimessione si sono infatti succedute e sono entrate in vigore leggi che hanno profondamente e variamente ridisciplinato il sistema sanzionatorio, e tra queste e' compresa la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 39 dispone che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria e punite con la sola ammenda", per cui si appalesa necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta e surriportata norma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), sollevata in riferimento all'art. 43 Cost. con l'ordinanza in epigrafe, tenendo conto della sopravvenuta norma, di cui all'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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