Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1982

Corte cost., ord. 17 novembre 1982, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
191/1982
Data di deposito
17 novembre 1982
Data di decisione
8 novembre 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 117, regio decreto legge n. 1933 del 19 ottobre 1938

Parametri

Massime

Massima n. 14558

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 43 Cost. - dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), ai sensi del quale "e' proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico" e "colui che offre la riffa e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila"; questione prospettata in quanto la configurazione come reato finanziario, sia pur solo contravvenzionale, dell'esercizio della riffa mirerebbe a tutelare il monopolio dello Stato relativamente al gioco del lotto, e pertanto contrasterebbe con il succitato articolo della Costituzione, il quale riconosce alla legge il potere di "riservare originariamente o trasferire allo Stato determinate imprese o categorie di imprese solo a fini di utilita' generale", e precisamente solo se "si riferiscano a servizi pubblici essenziali o fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale". Posteriormente all'ordinanza di rimessione si sono infatti succedute e sono entrate in vigore leggi che hanno profondamente e variamente ridisciplinato il sistema sanzionatorio, e tra queste e' compresa la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 39 dispone che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria e punite con la sola ammenda", per cui si appalesa necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta e surriportata norma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), sollevata in riferimento all'art. 43 Cost. con l'ordinanza in epigrafe, tenendo conto della sopravvenuta norma, di cui all'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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