Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1982

Corte cost., ord. 27 maggio 1982, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
105/1982
Data di deposito
27 maggio 1982
Data di decisione
20 maggio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 12759

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sollevata in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost. Invero, il disposto dell'art. 5 terzo comma L. 1423/1956 per il quale il Tribunale nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza deve tra l'altro, prescrivere di "non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle misure di prevenzione o di sicurezza" e' ispirato alla direttiva fondamentale dell'attivita' di prevenzione, ovvero tener lontano l'individuo sorvegliato dalle persone o dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo", e si uniforma nel suo contenuto ad un rigoroso criterio di necessita'. Peraltro la previsione dell'art. 5 cit., integrando gli estremi di un reato a condotta plurima, richiede per la sua sussistenza una frequenza od abitualita' di incontri, contatti o rapporti restando cosi' esclusi dalla fattispecie incriminatrice la riunione o l'accompagnamento occasionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 3 comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede che il tribunale, nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, prescriva, tra l'altro, "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle misure di prevenzione o di sicurezza" sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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