Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/1982
Corte cost., ord. 27 maggio 1982, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/1982
- Data di deposito
- 27 maggio 1982
- Data di decisione
- 20 maggio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 12759
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sollevata in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost. Invero, il disposto dell'art. 5 terzo comma L. 1423/1956 per il quale il Tribunale nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza deve tra l'altro, prescrivere di "non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle misure di prevenzione o di sicurezza" e' ispirato alla direttiva fondamentale dell'attivita' di prevenzione, ovvero tener lontano l'individuo sorvegliato dalle persone o dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo", e si uniforma nel suo contenuto ad un rigoroso criterio di necessita'. Peraltro la previsione dell'art. 5 cit., integrando gli estremi di un reato a condotta plurima, richiede per la sua sussistenza una frequenza od abitualita' di incontri, contatti o rapporti restando cosi' esclusi dalla fattispecie incriminatrice la riunione o l'accompagnamento occasionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 3 comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede che il tribunale, nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, prescriva, tra l'altro, "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle misure di prevenzione o di sicurezza" sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze