Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1981
Corte cost., sent. 26 maggio 1981, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1981
- Data di deposito
- 26 maggio 1981
- Data di decisione
- 3 aprile 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:70
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Puglia del 26 aprile 1979
- legge della Regione Piemonte del 10 ottobre 1979
- legge della Regione Umbria del 4 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 11769
E' priva di fondamento e carente di ogni supporto normativo l'affermazione dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di un interesse nazionale alla uniformita` - in tutto il territorio della Repubblica - della disciplina legislativa in tema di classificazione alberghiera. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzinale della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Puglia il 26 aprile 1979, recante "Disciplina della classificazione alberghiera", della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Piemonte il 10 ottobre 1979, recante "Classificazione delle aziende alberghiere", della legge regionale riapprovata dal Consigli della Regione Umbria il 4 febbraio 1980, recante "Disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta", proposte in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul presupposto della necessaria uniformita` sul territorio nazionale della disciplina della della classificazione alberghiera).
Massima n. 11770
I principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato riguardano il modo di esercizio della potesta` legislativa regionale e non determinano l'esclusione o l'inclusione di singoli settori di una determinata materia dall'ambito della potesta` legislativa delle regioni. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Puglia il 26 aprile 1979, recante "Disciplina della classificazione alberghiera", della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Piemonte il 10 ottobre 1979, recante "Classificazione delle aziende alberghiere", della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Umbria il 4 febbraio 1980, recante "Disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta", proposte in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Presidenza del Consigli dei ministri sul presupposto che non rispetterebbero un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del turismo escludente ogni possibilita` di intervento delle Regioni nella submateria della classificazione alberghiera).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Puglia il 26 aprile 1979, recante "Disciplina della classificazione alberghiera", della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Piemonte il 10 ottobre 1979, recante "Classificazione delle aziende alberghiere", della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Umbria il 4 febbraio 1980, recante "Disciplina della classificazione delle aziende ricettive, albcrghiere e all'aria aperta", proposte in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri, con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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