Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1981

Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1981
Data di deposito
7 aprile 1981
Data di decisione
25 marzo 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 6, legge n. 751 del 12 novembre 1976
  • art. 3, comma 4, legge n. 751 del 12 novembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 9312

L'art.1, ultimo comma, della legge 12.11.1976 n.751, il quale prevede l'abolizione della detrazione di L. 36.000, qualora abbia un reddito suo proprio il coniuge del lavoratore dipendente, con reddito personale non superiore a 4.000.000, concerne una fattispecie diversa da quella esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.179 del 1976, riguardante la dichiarazione di illegittimita` di norme che prevedevano l'imputazione dei redditi della moglie al marito, quale unico soggetto passivo dell'imposta (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art.1 della l. 12.11.1976). - cfr. S.n. 179/1976.

Massima n. 9313

Gli artt.1, ultimo comma, e 3, ultimo comma, della l. 12.11.1976 n.751 operano una irrazionale discriminazione fra contribuenti coniugati e contribuenti non coniugati, quando i redditi complessivamente superino i 4.000.000 di lire annue. Pertanto le predette norme sono incostituzionali, per contrasto con l'art.3, nella parte in cui stabiliscono che ai fini tributari non puo` beneficiare della detrazione di L. 36.000 il contribuente il cui coniuge abbia un reddito che cumulato al proprio sia superiore a 4.000.000 annui.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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