Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1981

Corte cost., sent. 23 marzo 1981, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1981
Data di deposito
23 marzo 1981
Data di decisione
23 marzo 1981
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:48

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 851 del 12 dicembre 1980
  • legge n. 15 del 6 febbraio 1980
  • legge n. 18 del 13 febbraio 1981
  • art. 6, decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 24482

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto delle ordinanze del 5 e 14 marzo 1981 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (convertito, con modificazioni, nella l. 6 febbraio 1980, n. 15), come modificato, nell'art. 6, dall'art. unico del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851, nel testo modificato dalla l. di conversione 13 febbraio 1981, n. 18. Il quesito referendario era stato riformulato dall'Ufficio nei seguenti termini: "Volete voi l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella l. 6 febbraio 1980 n. 15 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6, dall'art. unico della l. 13 febbraio 1981 n. 18 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 dicembre 1980 n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito, con modificazioni, nella l. 6 febbraio 1980 n. 15")? Con precedente sentenza n. 22 del 1981 la Corte aveva dichiarato ammissibile detta richiesta, escludendo pero' dall'esame e dalla conseguente pronuncia l'art. 6 che, nel disciplinare l'istituto del c.d. "fermo di pubblica sicurezza", ne limitava l'applicazione al periodo di un anno dall'entrata in vigore del d.l. n. 625 (non ancora decorso al momento della pronuncia dell'Ufficio centrale) e gia' prorogato di sessanta giorni una prima volta per effetto dell'art. unico del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851 al tempo in cui la Corte era stata chiamata a giudicare dell'ammissibilita'. Successivamente con l. 13 febbraio 1981, n. 18, che ha convertito in legge con modificazioni il citato d.l. n. 851 del 1980, il periodo di applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 6 cit. e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1981. L'ufficio Centrale, con ordinanza 5 marzo (il cui dispositivo, inficiato da errore materiale e' stato corretto con successiva ordinanza del 14 marzo), applicando i principi emergenti dalla sentenza n. 68 del 1978, ha ritenuto che la modifica operata dalle norme sopravvenute, limitata, come e', alla sola proroga della durata delle disposizioni dettate dall'art. 6, senza toccare altrimenti i contenuti dell'atto normativo sottoposto a referendum, "e' indubbiamente riconducibile ai principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente", della quale "la norma considerata si presenta quale componente fondamentale e caratterizzante", estendendo le operazioni referendarie alle nuove disposizioni. Il contesto normativo della richiesta referendaria, pur dopo l'apportata modifica legislativa, mantiene il gia' riscontrato (nella sent. n. 22 cit.) carattere di omogeneita', poiche' l'art. 6 appare preordinato, al pari delle altre disposizioni, al medesimo intento perseguito dal legislatore, di apportare, cioe', in una fase di emergenza "modifiche all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione preminente, appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune". E poiche' non si riscontra, per effetto della modifica stessa, alcuna altra ragione di inammissibilita', la richiesta dei nuovi termini indicati dall'Ufficio centrale va dichiarata ammissibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto delle ordinanze del 5 e 14 marzo 1981 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), come modificato, nell'art. 6, dall'art. 1 del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851, nel testo modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1981, n. 18.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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