Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1981

Corte cost., sent. 23 marzo 1981, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1981
Data di deposito
23 marzo 1981
Data di decisione
5 marzo 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 23, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 11421

Rientra tra i poteri della Corte precisare l'oggetto della questione sottoposta al suo esame (nella fattispecie, sebbene le ordinanze di rimessione si riferissero ai provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuiti alla sua cognizione, esse avevano ad oggetto il decreto con il quale il giudice delegato stabilisce il piano di riparto rendendolo esecutivo).

Massima n. 11422

Il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimita` costituzionale rientra nella primaria competenza del giudice a quo e la rilevanza stessa deve considerarsi esistente, quando il giudice remittente ha motivato su di essa in modo specifico ed adeguato.

Massima n. 11423

E' costituzionalmente illegittima l'interpretazione di una norma interpretata dalla giurisprudenza prevalente in senso difforme da quello ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte con precedente pronuncia e, pertanto, si deve ritenere l'illegittimita` costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta il decreto del giudice delegato concernente il piano di riparto, entro tre giorni dall'emanazione, al reclamo al tribunale, in quanto per l'eccessiva brevita` del termine viene vulnerato il diritto di difesa, il cui effettivo esercizio postula che il termine di decadenza sia congruo e che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia avuto notizia dell'emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilita` da parte dell'interessato medesimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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