Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1981
Corte cost., sent. 23 marzo 1981, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1981
- Data di deposito
- 23 marzo 1981
- Data di decisione
- 5 marzo 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 23, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11421
Rientra tra i poteri della Corte precisare l'oggetto della questione sottoposta al suo esame (nella fattispecie, sebbene le ordinanze di rimessione si riferissero ai provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuiti alla sua cognizione, esse avevano ad oggetto il decreto con il quale il giudice delegato stabilisce il piano di riparto rendendolo esecutivo).
Massima n. 11422
Il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimita` costituzionale rientra nella primaria competenza del giudice a quo e la rilevanza stessa deve considerarsi esistente, quando il giudice remittente ha motivato su di essa in modo specifico ed adeguato.
Massima n. 11423
E' costituzionalmente illegittima l'interpretazione di una norma interpretata dalla giurisprudenza prevalente in senso difforme da quello ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte con precedente pronuncia e, pertanto, si deve ritenere l'illegittimita` costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta il decreto del giudice delegato concernente il piano di riparto, entro tre giorni dall'emanazione, al reclamo al tribunale, in quanto per l'eccessiva brevita` del termine viene vulnerato il diritto di difesa, il cui effettivo esercizio postula che il termine di decadenza sia congruo e che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia avuto notizia dell'emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilita` da parte dell'interessato medesimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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