Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1981

Corte cost., sent. 10 marzo 1981, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1981
Data di deposito
10 marzo 1981
Data di decisione
26 febbraio 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 11498

La concessione di tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, configura una specifica misura agevolativa discrezionalmente disposta dal legislatore per meglio assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali politiche (nonche` di altre consultazioni assimilate quali i referendum disciplinati dalla l. n. 352 del 1970). Un'agevolazione siffatta non contraddice il principio costituzionale di eguaglianza, ma certo non esige di essere estensivamente intesa ed applicata, in forza di una pronuncia di questa Corte, fino a ricomprendere la concessione di un compenso ulteriore per l'attivita` prestata nelle eventuali giornate festive. Ne` giova il richiamo al comma terzo dell'art. 36 Cost., tanto piu` quando si tratti di lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere - al di fuori del rapporto di lavoro e delle relative garanzie previste dalla Costituzione - funzioni presso gli uffici elettorali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 36, comma terzo, Cost.). - cfr. S. n. 35/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata dal Pretore di Borgonovo Val Tidone e dal Tribunale di Novara - in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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