Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1981
Corte cost., sent. 10 marzo 1981, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1981
- Data di deposito
- 10 marzo 1981
- Data di decisione
- 26 febbraio 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
Massime
Massima n. 11498
La concessione di tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, configura una specifica misura agevolativa discrezionalmente disposta dal legislatore per meglio assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali politiche (nonche` di altre consultazioni assimilate quali i referendum disciplinati dalla l. n. 352 del 1970). Un'agevolazione siffatta non contraddice il principio costituzionale di eguaglianza, ma certo non esige di essere estensivamente intesa ed applicata, in forza di una pronuncia di questa Corte, fino a ricomprendere la concessione di un compenso ulteriore per l'attivita` prestata nelle eventuali giornate festive. Ne` giova il richiamo al comma terzo dell'art. 36 Cost., tanto piu` quando si tratti di lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere - al di fuori del rapporto di lavoro e delle relative garanzie previste dalla Costituzione - funzioni presso gli uffici elettorali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 36, comma terzo, Cost.). - cfr. S. n. 35/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata dal Pretore di Borgonovo Val Tidone e dal Tribunale di Novara - in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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