Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1981
Corte cost., sent. 26 febbraio 1981, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1981
- Data di deposito
- 26 febbraio 1981
- Data di decisione
- 12 febbraio 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 171, comma 5, codice di procedura penale 1930
- art. 4, legge n. 534 del 8 agosto 1977
Parametri
Massime
Massima n. 12149
L'art. 171, comma quinto, c.p.p., nel testo modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, e' rivolto a regolare la dichiarazione o l'elezione di domicilio cosi' da semplificare e rendere piu' spedite le forme di notificazione ed a disciplinare le conseguenze che ne derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' delle stesse. Presupposto per la corretta applicazione di tale norma e' che l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico. Quando, invece, tale effettiva conoscenza non vi sia mai stata, non trova piu' applicazione l'art. 171 c.p.p., ma si dovra' procedere con il rito apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria dell'estratto della sentenza di condanna all'imputato contumace dovra' sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e dal decreto di irreperibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dell'art. 171, comma quinto, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione o elezione di domicilio siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore, anche nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio, sia stato notificato col rito degli irreperibili e il dibattimento si sia svolto in contumacia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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