Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1981

Corte cost., sent. 26 febbraio 1981, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1981
Data di deposito
26 febbraio 1981
Data di decisione
12 febbraio 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 171, comma 5, codice di procedura penale 1930
  • art. 4, legge n. 534 del 8 agosto 1977

Parametri

Massime

Massima n. 12149

L'art. 171, comma quinto, c.p.p., nel testo modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, e' rivolto a regolare la dichiarazione o l'elezione di domicilio cosi' da semplificare e rendere piu' spedite le forme di notificazione ed a disciplinare le conseguenze che ne derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' delle stesse. Presupposto per la corretta applicazione di tale norma e' che l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico. Quando, invece, tale effettiva conoscenza non vi sia mai stata, non trova piu' applicazione l'art. 171 c.p.p., ma si dovra' procedere con il rito apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria dell'estratto della sentenza di condanna all'imputato contumace dovra' sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e dal decreto di irreperibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dell'art. 171, comma quinto, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione o elezione di domicilio siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore, anche nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio, sia stato notificato col rito degli irreperibili e il dibattimento si sia svolto in contumacia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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