Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1981

Corte cost., sent. 13 febbraio 1981, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1981
Data di deposito
13 febbraio 1981
Data di decisione
12 febbraio 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:31

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 393 del 2 agosto 1975

Parametri

Massime

Massima n. 9396

I quesiti da sottoporre a referendum non possono essere diretti ad abrogare leggi di esecuzione dei trattati internazionali, ne` leggi produttive di effetti strettamente collegati all'ambito di operativita` dei trattati medesimi. In tali ipotesi, infatti, il referendum e` inammissibile.

Massima n. 9397

Il quesito referendario avente ad oggetto le disposizioni della L. 2 agosto 1975 n. 393 (che disciplinano la localizzazione delle centrali elettronucleari), e` riconducibile ad una matrice unitaria e puo` essere riconosciuto "omogeneo". Peraltro la normativa oggetto del quesito, in quanto strettamente collegata all'ambito di operativita` del Trattato istitutivo dell'EURATOM, e` da ritenersi sottratta, al pari delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, a Referendum. (Inammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 e 22 della L. 2 agosto 1975 n. 393). - sulla "omogeneita`" del quesito referendario, cfr. S.n. 16/1978. - sulle leggi collegate all'ambito di operativita` dei trattati internazionali, cfr. S.n. 30/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione della legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica), nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima, con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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