Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1981
Corte cost., sent. 13 febbraio 1981, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1981
- Data di deposito
- 13 febbraio 1981
- Data di decisione
- 12 febbraio 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:31
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 393 del 2 agosto 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9396
I quesiti da sottoporre a referendum non possono essere diretti ad abrogare leggi di esecuzione dei trattati internazionali, ne` leggi produttive di effetti strettamente collegati all'ambito di operativita` dei trattati medesimi. In tali ipotesi, infatti, il referendum e` inammissibile.
Massima n. 9397
Il quesito referendario avente ad oggetto le disposizioni della L. 2 agosto 1975 n. 393 (che disciplinano la localizzazione delle centrali elettronucleari), e` riconducibile ad una matrice unitaria e puo` essere riconosciuto "omogeneo". Peraltro la normativa oggetto del quesito, in quanto strettamente collegata all'ambito di operativita` del Trattato istitutivo dell'EURATOM, e` da ritenersi sottratta, al pari delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, a Referendum. (Inammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 e 22 della L. 2 agosto 1975 n. 393). - sulla "omogeneita`" del quesito referendario, cfr. S.n. 16/1978. - sulle leggi collegate all'ambito di operativita` dei trattati internazionali, cfr. S.n. 30/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione della legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica), nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima, con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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