Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1981

Corte cost., sent. 13 febbraio 1981, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1981
Data di deposito
13 febbraio 1981
Data di decisione
12 febbraio 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 12, comma 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 54, comma 3, legge n. 685 del 22 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 14320

Come la Corte ha gia' affermato, l'interpretazione logico sistematica in virtu' della quale nelle categorie delle leggi che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione non consente di sottoporre a referendum abrogativo, rientrano anche "le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cosi' stretto all'ambito di operativita'" delle leggi anzidette "che la preclusione debba ritenersi sottintesa", fa si' che debbano venir preclusi i referendum che investano non soltanto le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ma anche quelle strettamente collegate all'esecuzione dei trattati medesimi. Restano dunque sottratte all'abrogazione referendaria non tutte le norme che lo Stato italiano puo' emanare, operando delle scelte, per dare attuazione nei modi considerati piu' idonei agl'impegni assunti sul piano internazionale, ma soltanto quelle norme, la cui emanazione e', per cosi' dire, imposta dagl'impegni medesimi: per le quali, dunque, non vi sia margine di discrezionalita' quanto alla loro esistenza e al loro contenuto, ma solo l'alternativa tra il dare esecuzione all'obbligo assunto sul piano internazionale ed il violarlo, non emanando la norma o abrogandola dopo averla emanata. - S. n. 16/1978.

Massima n. 14321

La ratio che accomuna, agli effetti dell'appartenenza alla categoria delle leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost., preclude il referendum abrogativo, le leggi di esecuzione dei trattati internazionali con quelle produttive di effetti strettamente collegati all'ambito di operativita' dei trattati medesimi, consiste nella responsabilita' che lo Stato italiano assumerebbe verso gli altri contraenti a cagione della "disapplicazione" dell'accordo, conseguente all'abrogazione delle norme apprestate per l'attuazione degli assunti impegni. Responsabilita' che la Costituzione ha voluto riservare alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consultazione popolare, alla quale si rivolge il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione. - S. n. 16/1978.

Massima n. 14322

La abrogazione delle norme della legge 22 dicembre 1975, n. 685, oggetto del formulato quesito referendario, con il sottrarre - cosi' come richiesto - ai previsti controlli la coltivazione, il commercio, la detenzione e l'uso della canapa indiana e dei suoi derivati, concreterebbe una esplicita ed inequivocabile violazione degli obblighi al riguardo assunti dallo Stato italiano con l'adesione senza riserve alla Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, ed al Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, esponendo lo Stato medesimo alle misure in detti accordi contemplate ed alle responsabilita' verso le altre Parti contraenti e verso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, competente in materia di controllo internazionale degli stupefacenti. Le norme medesime rientrano, pertanto, fra quelle per le quali e' precluso il ricorso al referendum abrogativo, la cui richiesta va in conseguenza dichiarata inammissibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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