Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1981
Corte cost., sent. 13 febbraio 1981, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1981
- Data di deposito
- 13 febbraio 1981
- Data di decisione
- 10 febbraio 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 4, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 5, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 7, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 8, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 10, legge n. 189 del 23 aprile 1959
Parametri
Massime
Massima n. 9393
I quesiti da sottoporre a referendum, debbono avere carattere unitario e non possono vertere su temi distinti e non omogenei, suscettibili di determinare atteggiamenti differenziati nel corpo elettorale, la cui possibilita` di scelta risulterebbe coartata dalla obbligata unicita` della risposta. Inoltre, la imprescindibile esigenza della univocita`, chiarezza e semplicita` del quesito, rimane insoddisfatta anche la` dove si riscontrino contraddittorieta` ed incoerenza, tra la proposta abrogazione di alcune norme e la prevista permanenza di altre nello stesso contesto normativo. In mancanza di tali requisiti il Referendum e` inammissibile. - cfr. S.n. 16/78.
Massima n. 9394
Il quesito referendario mirante ad escludere dal novero delle Forze Armate dello Stato il Corpo della Guardia di Finanza ed a sottrarre ad esso i compiti di difesa militare nonche` i compiti di sicurezza interna, non riveste il necessario carattere di univocita`, articolandosi su due temi distinti e non omogenei (difesa militare e sicurezza interna) suscettibili di determinare atteggiamenti differenziati nel corpo elettorale, la cui possibilita` di scelta risulterebbe coartata dalla obbligata unicita` della risposta. Per altro aspetto, rimane anche insoddisfatta la imprescindibile esigenza della univocita`, chiarezza e semplicita` del quesito, a causa della contraddittorieta` ed incoerenza riscontrabile tra la proposta eliminazione della disposizione che attribuisce al Corpo compiti di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la prevista permanenza, nella stessa L. n. 189 del 1959, della disposizione che inquadra il Corpo stesso nella "forza pubblica". (Inammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'intero testo degli artt. 2, 7 e 10 e di parte degli artt. 1, 4, 5 e 8 della L. 23 aprile 1959 n. 189).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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