Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1981
Corte cost., sent. 13 febbraio 1981, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1981
- Data di deposito
- 13 febbraio 1981
- Data di decisione
- 10 febbraio 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:28
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14300
Come si e' gia' puntualizzato in precedenti decisioni, nel giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo, la omogeneita' del quesito referendario non puo' essere vagliata alla stregua degl'intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori della richiesta: ne' tanto meno in relazione ai mutevoli intenti che potrebbero indurre gli elettori a votare per o contro l'abrogazione. Nella ipotesi in cui formi oggetto del quesito una pluralita' di norme, devesi, invece, ricercare se dalle norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura e nella loro finalita', sia dato porre in evidenza un comune principio, la cui eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione delle norme in cui si concreta, o la cui permanenza in alternativa, verra' a dipendere dalla risposta che il corpo elettorale fornira' al dilemma. In cio' si realizza appunto quella caratteristica di chiarezza, di inconfondibilita' della domanda, che, in una con le concomitanti caratteristiche di semplicita' e di univocita', sole possono soddisfare l'esigenza di "nettezza" del quesito, a sua volta postulata dalla "nettezza" della scelta. - S. nn. 16/1978 e 27/1981.
Massima n. 14312
I trentuno articoli del codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, oggetto di richiesta di referendum abrogativo sono forzosamente e soggettivamente conglobati dai promotori in un unico contesto, mentre molteplici sono i parametri che obiettivamente li differenziano. La stessa tripartizione adoperata dai promotori, di reati di opinione, riunione ed associazione, postula significativamente una pluralita' di condotte, che certo non possono tutte ricondursi univocamente alla manifestazione del pensiero. Ma soprattutto determinante, ai fini della eterogeneita' che indubbiamente ne consegue, e' la profonda diversita' - che piu' rileva nella coscienza sociale e maggiormente quindi incide sulla liberta' di scelta dell'elettore - dei beni tutelati. Pertanto, non potendosi estrarre dalle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione un quesito comune e razionalmente unitario, la richiesta va dichiarata inammissibile. - S. n. 16/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di 31 articoli del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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