Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1981

Corte cost., sent. 13 febbraio 1981, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1981
Data di deposito
13 febbraio 1981
Data di decisione
10 febbraio 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:28

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14300

Come si e' gia' puntualizzato in precedenti decisioni, nel giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo, la omogeneita' del quesito referendario non puo' essere vagliata alla stregua degl'intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori della richiesta: ne' tanto meno in relazione ai mutevoli intenti che potrebbero indurre gli elettori a votare per o contro l'abrogazione. Nella ipotesi in cui formi oggetto del quesito una pluralita' di norme, devesi, invece, ricercare se dalle norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura e nella loro finalita', sia dato porre in evidenza un comune principio, la cui eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione delle norme in cui si concreta, o la cui permanenza in alternativa, verra' a dipendere dalla risposta che il corpo elettorale fornira' al dilemma. In cio' si realizza appunto quella caratteristica di chiarezza, di inconfondibilita' della domanda, che, in una con le concomitanti caratteristiche di semplicita' e di univocita', sole possono soddisfare l'esigenza di "nettezza" del quesito, a sua volta postulata dalla "nettezza" della scelta. - S. nn. 16/1978 e 27/1981.

Massima n. 14312

I trentuno articoli del codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, oggetto di richiesta di referendum abrogativo sono forzosamente e soggettivamente conglobati dai promotori in un unico contesto, mentre molteplici sono i parametri che obiettivamente li differenziano. La stessa tripartizione adoperata dai promotori, di reati di opinione, riunione ed associazione, postula significativamente una pluralita' di condotte, che certo non possono tutte ricondursi univocamente alla manifestazione del pensiero. Ma soprattutto determinante, ai fini della eterogeneita' che indubbiamente ne consegue, e' la profonda diversita' - che piu' rileva nella coscienza sociale e maggiormente quindi incide sulla liberta' di scelta dell'elettore - dei beni tutelati. Pertanto, non potendosi estrarre dalle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione un quesito comune e razionalmente unitario, la richiesta va dichiarata inammissibile. - S. n. 16/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di 31 articoli del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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